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Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali

Testo in vigore al

Art. 85 Art. 115, comma dal primo al quarto, del R decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. L'Autorita' giudiziaria puo' ordinare che la sentenza emessa in dipendenza di violazioni di diritti di brevetto per invenzione industriale sia pubblicata, integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva, in uno o piu' giornali da essa indicati, a spese del soccombente.

2. La sentenza che accerta la violazione dei diritti di brevetto puo' ordinare che gli oggetti cosi' prodotti o importati o venduti, e i mezzi specifici che hanno servito a produrli, o ad attuare il metodo o processo tutelato, siano assegnati in proprieta' al titolare del brevetto stesso, salvo restando il diritto al risarcimento del danno.

3. E' altresi' in facolta' del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma precedente, tenuto conto della residua durata del brevetto o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del brevetto, degli oggetti e dei mezzi di produzione.

4. In quest'ultimo caso, il titolare del brevetto puo' chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verra' stabilito a norma dell'ultimo comma dell'articolo seguente, sentito, occorrendo, un perito.

Art. 86 Art. 115, comma sesto e settimo, del n. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Puo' fissare altresi' una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa.

2. Delle cose costituenti violazione dei diritti di brevetto per invenzione industriale non si puo' disporre la remozione o la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso, quando appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale o domestico.

3. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo e nel precedente articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti e assunte informazioni sommarie, il presidente del Collegio o il pretore che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.

Art. 87 Art. 116 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. I diritti patrimoniali in materia di brevetti per invenzioni industriali possono formare oggetto di esecuzione forzata.

2. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal Codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili.

3. Il regolamento potra' stabilire norme particolari per tale esecuzione o potra' anche determinare le modalita' per il soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia costituita sui brevetti stessi e per l'estinzione della garanzia.

Art. 88 Art. 117 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. Chiunque, senza commettere falsita' in segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, fabbrica, spaccia, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in frode ad un valido brevetto d'invenzione industriale e' punito, a querela di parte, con multa fino a lire diecimila.

Titolo IX. Disposizioni generali e transitorie.

Capo I. Disposizioni generali.

Art. 90

1. Il richiedente o il titolare di un brevetto che, pur avendo usato la massima diligenza esigibile, non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio centrale brevetti o della commissione dei ricorsi e' reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda di brevetto o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del brevetto o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facolta' di ricorso.

2. Nel termine di due mesi dalla cessazione dell'impedimento deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza non e' ricevibile se sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di una tassa annuale, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine utile, ai sensi dell'art. 47, per il versamento dell'annualita' senza sopratassa. Nel caso di mancato pagamento di una tassa annuale, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine utile, ai sensi dell'art. 47, per il versamento dell'annualita' senza sopratassa. Nel caso di mancato pagamento di una tassa per il mantenimento in vigore di un brevetto, deve anche allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento della tassa dovuta, comprensiva della sopratassa di cui all'art. 47.

3. Contro i provvedimenti di rigetto dell'istanza di reintegrazione da parte dell'Ufficio centrale brevetti e' ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla commissione dei ricorsi.
Sull'istanza di reintegrazione del diritto di presentare ricorso decide la commissione dei ricorsi.

4. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili: ai termini di cui al precedente secondo comma, al termine per la rivendicazione dei diritti di priorita', ai termini la cui osservanza condiziona l'applicazione del terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, al termine assegnato ai sensi dell'art. 29 per la scissione delle domande di brevetto e per la presentazione della domanda divisionale.

Art. 90-bis

1. Chiunque abbia fatto preparativi seri ed effettivi o abbia iniziato ad utilizzare l'invenzione nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi del precedente art. 90 puo' a titolo gratuito attuare l'invenzione nei limiti del preuso o quali risultano dai preparativi.

Art. 93 Art. 129 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. Il richiedente o il mandatario se vi sia deve, in ciascuna domanda, indicare o eleggere il suo domicilio nel Regno per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma di questo decreto.

2. I mutamenti del domicilio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio centrale dei brevetti, che li annota nel Registro dei brevetti.

3. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio, ovvero nel caso in cui sia comunicata all'Ufficio centrale dei brevetti la cessazione del domicilio eletto ai termini del comma precedente, e finche' non sia comunicata nuova elezione di domicilio nel Regno, le comunicazioni e notificazioni anzidette si eseguono mediante affissione di copia dell'atto, o avviso del contenuto di esso, nell'Albo dell'Ufficio stesso.

4. I mutamenti del nome del titolare del brevetto debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio, con i documenti giustificativi, per l'annotazione nel Registro dei brevetti.

Art. 94 Art. 130 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. Nessuno e tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio centrale brevetti; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato.

2. La nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, puo' farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.

3. Il mandato conferito con la lettera d'incarico vale soltanto per l'oggetto in essa specificato e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio centrale brevetti.

4. Il mandato puo' essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo tenuto dall'Ufficio centrale brevetti.

5. Il mandato puo' anche essere conferito ad un avvocato o procuratore legale iscritto nel rispettivo albo professionale.

Art. 95 Art. 131 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 12, comma secondo, del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970

1. La domanda diretta ad ottenere un provvedimento, per cui e' prescritto il pagamento di una tassa, non e' ricevibile qualora non sia corredata dal documento che ne comprovi l'effettuato pagamento.

2. I pagamenti possono essere effettuati anche da persona diversa dal titolare del brevetto.

3. Nell'annessa tabella A e' indicato l'ammontare delle tasse prescritte da questo decreto.

4. Gli atti e documenti soggetti a bollo, oltre quelli previsti dalla legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, sono indicati nell'annessa tabella B.

Art. 96 Art. 132 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. Il Registro delle domande, quello dei brevetti, le domande e i relativi documenti sono pubblici.

2. Salvo quanto e' disposto negli articoli 38, 40 e 61, chiunque puo' prendere visione ed ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni, delle trascrizioni e delle annotazioni contenute nei Registri, nonche' copia delle domande e dei relativi documenti.

3. Tali certificati o estratti, nonche' l'autenticazione di copie di atti e documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse prescritte.

Art. 97

1. Le pubblicazioni previste nel presente decreto si effettuano nel Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi, edito a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Capo II. Disposizioni transitorie.

Art. 99 Art. 139 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. Le tasse e sopratasse, che saranno versate a partire dalla data di pubblicazione di questo decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, verranno regolate, quanto ad ammontare, termini e modalita' di pagamento, in conformita' di questo decreto.

2. La disposizione del precedente comma si applica anche alle tasse non pagate alla data anzidetta per le quali sia gia' scaduto il termine di pagamento, ma non i sei mesi di cui all'art. 47.

3. I pagamenti delle tasse annuali, e in genere di ogni tassa, effettuati anteriormente all'anzidetta data di pubblicazione, conservano la loro efficacia liberatoria, ancorche' siano stati effettuati in conformita' delle preesistenti disposizioni.

Art. 100 Art. 140, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. Ai titolari dei brevetti, i quali, dopo il 1° giugno 1928, data di entrata in vigore della Convenzione di Unione di Parigi, nel testo dell'Aja, ed entro sei mesi dalla scadenza, abbiano pagato incompletamente o soltanto offerto almeno la prima tassa scaduta, e' concesso di regolarizzare il pagamento delle tasse alle condizioni seguenti:

  1. a) che siano pagate, o, ove occorra, integrate, entro tre mesi dalla data, di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, tutte le tasse annuali scadute fino a tale data di pubblicazione;

  2. b) che siano pagate, nello stesso termine di tre mesi, le sopratasse nella misura massima prevista per i pagamenti tardivi.

2. Ai pagamenti anzidetti, compresi quelli integrativi, e' applicabile, quanto ad ammontare e modalita', il precedente art. 99.

Art. 101 Art. 140, comma primo e terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. Eseguiti i pagamenti in conformita' dell'articolo precedente, si considerera' non avvenuta la decadenza dei brevetti incorsa ai termini dell'art. 58, n. 1, della legge 30 ottobre 1859, numero 3731, modificato dal R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970, per mancato pagamento delle tasse scadute.

2. Tuttavia, non e' data azione contro coloro che, nell'intervallo fra il 1° giugno 1928 e la scadenza di tre mesi dalla data di pubblicazione di questo decreto, abbiano fatto uso di brevetti che si sarebbero dovuti considerare decaduti ai termini delle disposizioni richiamate nel comma precedente; ed essi potranno continuare nell'uso medesimo.

Art. 102 Art. 141 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. Le domande di brevetti per invenzioni industriali e le domande per la trascrizione dei relativi atti, gia' depositate fino all'entrata in vigore di questo decreto, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute; tuttavia, per quanto riguarda la regolarita' formale, sono soggette alle norme preesistenti.

Art. 103 Art. 143 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. La protezione delle invenzioni industriali, conseguita nel Regno, spiega effetto anche nei territori della Libia, delle Isole italiane dell'Egeo e dell'Africa Orientale Italiana quando i brevetti siano stati richiesti da cittadini e sudditi italiani e ad essi concessi; sussistendo tali condizioni, il presente decreto ha efficacia anche nei territori anzidetti.

2. Tuttavia restano fermi i diritti nascenti da adesioni ad Accordi internazionali, nei riguardi dei territori considerati nelle adesioni stesse.

3. Il regolamento potra' stabilire speciali disposizioni per l'applicazione di questo decreto nei territori anzidetti.

Art. 104 Art. 144 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

1. Dalla data che sara' stabilita a norma del seguente articolo 105, restano abrogate, quanto ai loro effetti in materia di brevetti per invenzioni industriali, le leggi di cui appresso:

  1. 1) la legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali;

  2. 2) la legge 4 agosto 1894, n. 376, che modifica quella del 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali;

  3. 3) la legge 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni che figurano nelle Esposizioni nazionali ed internazionali ordinate in Italia od all'estero;

  4. 4) il R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970, sul servizio delle privative industriali, limitatamente agli articoli 5 e seguenti;

  5. 5) il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2878, portante modificazioni alle norme per il rilascio degli attestati di privativa industriale;

  6. 6) il R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, sui brevetti industriali che interessano la difesa nazionale;

  7. 7) il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1619, sulla stampa delle descrizioni e dei disegni allegati ai brevetti industriali, limitatamente agli articoli 1, 2, 3 e 5;

  8. 8) il R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 139, portante aumento del contributo base da versarsi dai depositanti domande di privative industriali per la stampa delle descrizioni e dei disegni;

  9. 9) il R. decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 176, portante l'istituzione del preventivo esame sulle invenzioni presentate nelle Mostre od Esposizioni nazionali alle quali sia stata concessa la protezione temporanea;

  10. 10) il R. decreto-legge 27 giugno 1933, n. 770, contenente provvedimenti aventi riflessi finanziari, limitatamente all'articolo 6, comma primo.

2. Sono altresi' abrogate, dalla data di cui sopra e quanto agli anzidetti effetti in materia di brevetti per invenzioni industriali, le disposizioni di cui ai seguenti articoli:

  1. 1) art. 19 delle disposizioni approvate col R. decreto 5 dicembre 1907, n. 846, sulla proprieta' industriale per la Colonia Eritrea;

  2. 2) articolo unico, lettera b), del R. decreto 20 aprile 1913, n. 371, riguardante la protezione della proprieta' industriale nella Libia;

  3. 3) art. 1 del R. decreto 15 novembre 1938, n. 2194, riguardante l'estensione a tutti i territori dell'Africa Orientale Italiana delle anzidette disposizioni sulla proprieta' industriale per la Colonia Eritrea.

3. Inoltre resta abrogata, dalla data anzidetta, ogni altra disposizione, di legge o di regolamento, che sia contraria a questo decreto o al relativo regolamento.

4. Tuttavia, resta ferma l'applicazione delle disposizioni delle Convenzioni internazionali esecutive nel Regno e nelle Colonie, e delle leggi emanate per la loro esecuzione.