Sez. 1, Sentenza n. 2129 del 12/10/1998 Ud. (dep. 19/02/1999) Rv. 212624 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO O SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI GUASTI | Farmacista - Detenzione di medicinali scaduti - Mancata separazione da quelli in corso - Integra il reato.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO O SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI GUASTI
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 452 e 443 del cod. pen. in relazione all'art. 3 della Costituzione per la parte in cui è penalmente sanzionata la detenzione in farmacia di specialità medicinali scadute, mentre non è prevista quale reato la detenzione di tali medicinali negli armadi farmaceutici dei reparti ospedalieri. Infatti la detenzione di medicinali scaduti da parte del farmacista non può essere assimilata al medesimo comportamento tenuto da personale ospedaliero; ciò in quanto, nel primo caso, l'eventuale assunzione del farmaco avviene direttamente ad opera del paziente, nel secondo, è affidata al personale infermieristico, che può esercitare controllo, tanto nel momento del prelievo del medicinale dall'apposito armadio, quanto nel momento della sua effettiva somministrazione al paziente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 443, Cod. Pen. art. 452, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 123, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)