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Sez. 3, Sentenza n. 1717 del 24/03/1979 (Rv. 398077 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO DI UNA DOMANDA NUOVA - APPELLO - DOGLIANZA SPECIFICA CIRCA TALE QUESTIONE- NECESSITA - IMPUGNAZIONE LIMITATA AL MERITO DELLA DOMANDA NUOVA ESAMINATA - QUESTIONI SULLA NOVITA - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398077-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO DI UNA DOMANDA NUOVA - APPELLO - DOGLIANZA SPECIFICA CIRCA TALE QUESTIONE- NECESSITA - IMPUGNAZIONE LIMITATA AL MERITO DELLA DOMANDA NUOVA ESAMINATA - QUESTIONI SULLA NOVITA - PRECLUSIONE.*

Nel caso in cui il giudice di primo grado abbia esaminato una domanda nuova in relazione al disposto degli artt 183 e 184 cod proc civ, il vizio della relativa statuizione deve essere dedotto con apposito motivo di impugnazione dalla parte che sia rimasta soccombente nel merito: ne consegue che, quando l'impugnazione investa il merito della domanda nuova, l'accettazione del contraddittorio preclude ogni doglianza sulla novita della domanda. (Conf 1970/76, mass n 380784).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)