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Sez. 3, Sentenza n. 14667 del 14/07/2015 (Rv. 636276 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE | Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo - Danno da ritardo nella consegna del bagaglio - Limitazioni della responsabilità - Portata - Danno non patrimoniale - Inclusione - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 2015-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636276-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE

Ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio bagaglio (art. 19 della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall'art. 22, n. 2, della Convenzione nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati.

Riferimenti normativi: Legge 10/01/2004 num. 12 art. 19, Legge 10/01/2004 num. 12 art. 22 com. 2, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)