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Sez. 3, Sentenza n. 124 del 03/07/2013 Cc. (dep. 07/01/2014) Rv. 258014 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI | Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa - Gas naturale - Debito di imposta gravante sul soggetto emittente le fatture nei confronti dei consumatori finali - Determinazione - Modalità - Individuazione - Criterio della fatturazione - Applicabilità - Criterio del consumo effettivo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258014-01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI

Ai fini dell'integrazione del reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sulla produzione del gas naturale (artt. 26 e 40 D.Lgs. n. 504 del 1995), il debito di imposta gravante sui soggetti che procedono ad emettere le relative fatture nei confronti dei consumatori finali deve essere determinato, per ciascun periodo di riferimento ai fini della determinazione del carico fiscale (attualmente per ciascun anno solare), sulla base dei quantitativi contabilmente fatturati e non su quelli effettivamente somministrati al consumo. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'art. 26 D.Lgs. n. 504 del 1995 contiene un duplice riferimento alla fatturazione piuttosto che al consumo effettivo e che il differenziale tra consumo fatturato e consumo effettivo è destinato a compensarsi nel medio periodo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 40, Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)