Sez. 1 - , Ordinanza n. 2980 del 07/02/2020 (Rv. 656684 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) | Vendita di prodotti sottoscosto – Atto di concorrenza sleale – Configurabilità – Condizioni.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA)
La vendita sottoscosto o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi, è contraria ai doveri di correttezza ex art. 2598, comma 1, n. 3), c.c. solo se si connota come "illecito antitrust", in quanto posta in essere da un'impresa in posizione dominante e praticata con finalità predatorie di soppressione della concorrenza, traducendosi così in un danno per i consumatori ed il mercato, realizzandosi in tale ipotesi l'illecito concorrenziale da "dumping" interno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2958, Costituzione art. 41, Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 82, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)