Sez. 3, Sentenza n. 9088 del 19/04/2006 (Rv. 592531 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Giudizio instaurato dall'avente diritto - Adesione alla domanda del retraente da parte del compratore retrattato - Prezzo maggiorato delle spese accessorie - Conseguenze - Opposizione - Configurabilità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
In tema di riscatto di terreni agricoli con riguardo al termine del pagamento del prezzo che deve essere effettuato entro tre mesi decorrenti dalla prima udienza del relativo giudizio ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce a seconda che vi sia stata o meno opposizione da parte del retrattato, deve ravvisarsi una opposizione nella dichiarazione dell'acquirente il quale, pur affermando di non opporsi al riscatto, aggiunga che il prezzo deve essere maggiorato dell'importo delle spese accessorie di trasferimento, in quanto l'esatta determinazione della somma da versare ai fini del riscatto risulta subordinata alla statuizione del giudice.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)