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Sez. 1, Sentenza n. 1903 del 19/02/2000 (Rv. 534131 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Contributi dovuti a tutto il 20 novembre 1985 non adempiuti entro il 20.2.1986 - Art. 1 D.L. n. 688 del 1985 - Applicabilità - Limiti - Imprese in amministrazione straordinaria - Contributi omessi - Proroga del termine di pagamento ex art. 1 comma ottavo del citato D.L. - Rispetto del termine - Conseguenze - Conseguenze - Soggezione al pagamento delle somme aggiuntive in base ai criteri del D.L. n. 463 del 1983 - Mancato rispetto del termine - Soggezione delle imprese al regime introdotto dal D.L. n. 688 del 1985.
Stato
decisa il 2000-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534131-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO

Poiché l'art. 1 del D.L. 2 dicembre 1985 n. 688 - convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986 n. 11 - da un lato ha una limitata efficacia retroattiva con esclusivo riguardo ai contributi dovuti a tutto il 20 novembre 1985 non adempiuti nel termine del 20 febbraio 1986, sempre che non sia stata posta in essere o non sia stata completata la procedura prevista dai commi terzo e quarto, e, dall'altro, prevede, nel comma ottavo ter, a favore delle imprese che alla data del 31 dicembre 1985 si trovavano in amministrazione controllata o in amministrazione straordinaria, la proroga del termine di pagamento dei contributi omessi, tali imprese, se rispettano il termine in questione, sono soggette al pagamento delle somme aggiuntive in base ai criteri stabiliti dal D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, mentre, in caso contrario, debbono sottostare al regime più rigoroso introdotto dalla suddetta normativa del D.L. n. 688 del 1985 convertito dalla legge n. 11 del 1986.

Riferimenti normativi: Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)