Sez. 1, Sentenza n. 2589 del 25/10/1971 Ud. (dep. 21/04/1972) Rv. 120853 - 01
IMPUTABILITA - MINORE ETA - INFRADICIOTTENNE - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - ACCERTAMENTO DEL NORMALE SVILUPPO DEL MINORE -VIZIO PARZIALE - OPERATIVITA NEI LIMITI DELL'ART 89 COD PEN.*
IMPUTABILITA - MINORE ETA - INFRADICIOTTENNE - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - ACCERTAMENTO DEL NORMALE SVILUPPO DEL MINORE -VIZIO PARZIALE - OPERATIVITA NEI LIMITI DELL'ART 89 COD PEN.*
La imputabilita del minore di anni diciotto non si presume, ma deve essere dimostrata attraverso l'esame del caso concreto, onde e di importanza fondamentale l'indagine sullo sviluppo fisico-psichico del minore, dovendo l'imputabilita escludersi se il detto sviluppo sia ritardato o alterato in modo da escludere la capacita di intendere e di volere, sia che cio avvenga in conseguenza di una infermita mentale sia indipendentemente da essa. Peraltro, l'eventuale infermita determinante vizio parziale di mente opera nello stesso modo e con gli stessi limiti previsti nei confronti del maggiore di eta, ossia nei limiti di cui all'art 89 cod pen, tutte le volte che sia accertato il normale sviluppo fisico-psichico del minore infradiciottenne.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 98 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)