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Sez. 3, Sentenza n. 16708 del 16/02/2018 Cc. (dep. 16/04/2018) Rv. 272634 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE | Decreto di irreperibilità - Validità - Elementi risultanti dagli atti al momento delle ricerche - Sufficienza - Notizie successive - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272634-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE

Ai fini della validità del decreto d'irreperibilità, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza "ex post" sulla legittimità della procedura. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza con cui è stato valutato irrilevante, ai fini della richiesta di rimessione in termini per impugnare l'ordinanza di carcerazione, il fatto, successivamente emerso, che il condannato, dopo due anni dalle ricerche, fosse divenuto reperibile e che, al momento dell'emissione del decreto di irreperibilità, fosse verosimilmente detenuto all'estero).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)