Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 19 ottobre 1983, causa 179/82
Epigrafe
Nella causa 179/82,
Lucchini Siderurgica Spa, con sede in Brescia, via Oberdan 6, in persona del presidente del suo consiglio d'amministrazione sig. Luigi Lucchini, con ľavv. Vito Landriscina, patrocinante dinanzi alla Corte suprema di cassazione della Repubblica italiana, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34, rue Philippe-II,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, 200, rue de la Loi, Bruxelles, rappresentata dall'avv. Sergio Fabro, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il dott. Oreste Montako, membro dello stesso servizio giuridico, edifcio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione individuale della Commissione 11 giugno 1982 relativa ad un'ammenda ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori Y. Galmot, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart, O. Due, U. Everling e C. Kakouris, giudici,
avvocato generale: G. Reischl
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento, le conclusioni e i mezzi ed argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
punto 1
Di fronte ad una situazione di crisi manifesta del mercato dell'acciaio ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA, la Commissione ha instaurato, con decisione 31 ottobre 1980, n. 2794 (GU L 291, pag. 1), un regime di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica. Secondo gli artt. 2-4 di tale decisione, la Commissione fissa per le imprese sottoposte a tale regime le quote trimestrali di produzione per l'acciaio grezzo, nonché per quattro gruppi di prodotti laminati. Il calcolo di dette quote è basato sulle produzioni di riferimento trimestrali di ciascuna impresa, adattate mediante determinati tassi di riduzione. Le produzioni di riferimento e le quote di produzione che risultano dall'applicazione dei tassi di riduzione vengono comunicati dalla Commissione a ciascuna impresa.
L'art. 9, 1o comma, della stessa decisione stabilisce che alle imprese che superano le loro quote di produzione «verrà inflitta un'ammenda pari in genere a 75 ECU per tonnellata di superamento di acciai ordinari e di 150 ECU per tonnellata di superamento di acciai speciali».
punto 2
Applicando la disciplina di cui sopra, la Commissione comunicava all'impresa Lucchini Siderurgica Spa di Brescia, con lettera 19 dicembre 1980, le produzioni di riferimento e le quote di produzione ad essa assegnate per il primo trimestre 1981.
Con telex 7 aprile 1981, la ricorrente avvertiva la Commissione del fatto ch'essa aveva realizzato una produzione eccedentaria e che le ragioni di tale eccedenza risiedevano essenzialmente nell'entrata in servizio di un laminatoio modificato a Casto, il quale, durante la fase di avviamento, aveva fornito produzioni insperate e tecnicamente imprevedibili. Al fine di compensare l'eccedenza, l'impresa proponeva alla Commissione di ridurre la propria quota di produzione a partire dal mese di aprile.
Con lettera 19 gennaio 1982, la Commissione comunicava alla ricorrente ch'essa aveva superato di 5488 tonnellate il totale delle quote disponibili per il primo trimestre 1981 e che l'importo dell'ammenda di cui l'impresa, per tale motivo, era passibile ammontava a 5488 X 75 ECU = 411600 ECU. Inoltre, la Commissione invitava la ricorrente a presentare le sue osservazioni scritte e a chiedere eventualmente un'audizione.
Con lettera 1o febbraio 1982 e, successivamente, in occasione dell'audizione del 18 marzo 1982, la ricorrente esponeva alla Commissione, in dettaglio, i fatti che a suo avviso erano all'origine del superamento della propria quota di produzione. Essa esprimeva il punto di vista secondo cui il superamento era giustificato in quanto il laminatoio modificato di Casto aveva fornito produzioni insperate e tecnicamente imprevedibili, e ribadiva di essere disposta a compensare tale superamento mediante una riduzione della produzione nel corso del secondo, del terzo e del quarto trimestre 1981.
Ritenendo che i fatti essenziali non erano stati contestati e che le giustificazioni fornite dalla Lucchini non erano accettabili, la Commissione adottava, l'11 giugno 1982, la decisione controversa, notificata alla ricorrente il 18 giugno 1982.
Nella decisione si constata che la ricorrente ha superato di 5488 tonnellate la propria quota di produzione del gruppo IV di prodotti per il primo trimestre del 1981, in contravvenzione alla decisione 2794/80, e si infligge alla ricorrente un'ammenda di 411600 ECU, pari a 544699092 LIT. Nella motivazione della decisione si considera che l'accertata infrazione rende l'impresa Lucchini passibile di un'ammenda ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA, ammenda il cui importo può essere pari al valore delle produzioni irregolari; che l'art. 9 della decisione 2794/80 prevede, in caso di superamento delle quote, un'ammenda pari, in genere, a 75 ECU per tonnellata di superamento di acciai ordinari, e che, tenuto conto del quantitativo prodotto in più oltre alla quota di produzione, un'ammenda di 411600 ECU, pari a 544699092 LIT, appare adeguata.
punto 3
Il presente ricorso, diretto contro la suddetta decisione, è stato registrato nella cancelleria della Corte il 16 luglio 1982.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso, con ordinanza 9 marzo 1983, a norma dell'art. 95 del regolamento di procedura, di rimettere la causa alla Quinta Sezione, e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
paragrafo 2
in via principale: annullare la decisione individuale 11 giugno 1982, con la quale è stata inflitta alla società ricorrente l'ammenda di 411600 ECU;
in subordine e per il caso di reiezione della domanda principale: ridurre l'ammenda inflitta a misura meramente simbolica o, comunque, a ben minore entità;
in ogni caso, condannare la Commissione delle Comunità europee a rifondere alla società ricorrente le spese di causa;
in via istruttpria e per il caso di contestazione delle deduzioni svolte nel ricorso: ammettere una consulenza tecnica intorno all'anomalia tecnica del fatto, dedotto nel ricorso, che ha provocato il superamento di produzione e alla tipologia di prodotti uscenti dal nuovo impianto.
paragrafo 3
La Commissione chiede che la Corte voglia:
paragrafo 4
respingere il ricorso;
porre le spese di causa a carico della ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
II ricorso è fondato sui seguenti mezzi:
paragrafo 2
insufficienza di motivazione;
mancata considerazione di fatti essenziali;
errata valutazione dei fatti.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Sull'insufficienza di motivazione
paragrafo 1
a) La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata in quanto da essa non risultano i motivi che hanno indotto la Commissione ad irrogare un'ammenda dell'ordine di 75 ECU per tonnellata di superamento.
In effetti, l'art. 58, n. 4, del Trattato CECA prevede la possibilità di infliggere ammende d'importo pari, al massimo, al valore delle produzioni irregolari. Esso attribuisce quindi alla Commissione un potere discrezionale di cui l'istituzione dovrebbe valersi quando determina l'importo dell'ammenda.
Detto potere discrezionale della Commissione non è limitato dall'art. 9 della decisione 2794/80, poiché, da un lato, questa disposizione stabilisce unicamente una «regola generale» e, dall'altro, non si tratta di una norma di rango equivalente a quello delle disposizioni del Trattato.
Ne consegue che la decisione impugnata è viziata da eccesso di potere, per mancanza assoluta o relativa di motivazione quanto all'uso, da parte della Commissione, del suo potere discrezionale.
b) La Commissione obietta che, se è vero che l'art. 58, n. 4, del Trattato CECA le attribuisce effettivamente il potere discrezionale di infliggere un'ammenda che va da un minimo teorico ad un massimo rappresentato dal valore delle produzioni irregolari, tale potere discrezionale è stato tuttavia notevolmente limitato dall'art. 9 della decisione 2794/80. Questa norma stabilisce un vero e proprio automatismo tra l'infrazione e l'ammenda, nel senso che la Commissione non dispone più, in pratica, di alcuna discrezionalità e che la sanzione da infliggere è in realtà una sanzione indifferenziata.
Il motivo di tale autolimitazione è d'altronde spiegato nel preambolo della decisione 2794/80, in cui si precisa che «per garantire l'efficacia del sistema delle quote, è necessario di fatto sanzionare ogni superamento con un'ammenda fissata in funzione di ogni tonnellata prodotta in infrazione».
Stando così le cose, la Commissione ritiene che il preambolo della decisione generale contenga elementi sufficienti a precisare in che modo essa intende far uso del proprio potere nell'applicazione della decisione stessa. Un'ulteriore motivazione nella decisione individuale che infligge l'ammenda non è più necessaria, poiché questa decisione non è altro che un semplice provvedimento d'attuazione della decisione generale.
La Commissione aggiunge che l'art. 9 della decisione 2794/80 resta nei limiti fissati dall'art. 58, n. 4, del Trattato, dal momento che l'importo di 75 ECU per tonnellata è inferiore al valore di una tonnellata d'acciaio.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Sulla mancata considerazione di fatti essenziali
paragrafo 1
a) La ricorrente rileva che la Commissione, nell'adottare la decisione di cui trattasi, non ha preso in considerazione talune circostanze particolari, proprie del caso di specie, e cioè che la Lucchini aveva essa stessa denunciato il superamento; ch'essa aveva programmato correttamente la propria produzione in modo da restare entro i limiti delle quote assegnate; e ch'essa ha compensato l'eccedenza di produzione realizzata nel primo trimestre 1981 con una autoriduzione della propria produzione nel corso dei trimestri successivi.
Più specificamente, la ricorrente deduce, sotto questo profilo, che l'eccedenza di produzione realizzata nel primo trimestre 1981 è derivata da un fatto tecnico anormale e imprevedibile, cioè dall'entrata in servizio, nel marzo 1981, di un laminatoio modificato a Casto, impianto che, sin dalla fase di avviamento, ha fornito un rendimento insperato. Non è stato possibile cessare la produzione, poiché, da una parte, la messa in servizio di un nuovo impianto esige la piena utilizzazione delle capacità onde consentire i necessari adattamenti e collaudi e, dall'altra, l'impresa era vincolata da contratti stipulati con le organizzazioni sindacali e con i fornitori che provvedono all'approvvigionamento dell'impianto.
Per quanto riguarda la produzione successiva al primo trimestre 1981, la Lucchini afferma di aver programmato autoriduzioni della propria produzione rispetto alle quote assegnate per il secondo, il terzo e il quarto trimestre 1981, in modo da rimanere nei limiti stabiliti per tale anno. Questo modo di agire dovrebbe essere considerato come un comportamento atto a sanare l'irregolarità commessa o, quantomeno, avrebbe dovuto esser preso in considerazione ai fini di una riduzione dell'ammenda.
Ne consegue, secondo la ricorrente, che la decisione impugnata è viziata da eccesso di potere, per mancata considerazione di fatti essenziali.
b) La Commissione contesta la rilevanza dei fatti allegati dalla ricorrente. Tali fatti non possono eliminare la responsabilità della Lucchini per le infrazioni al regime delle quote, poiché ciò che conta è semplicemente il risultato, mentre non ha importanza stabilire se vi sia stato dolo o colpa nel comportamento dell'impresa.
La Commissione aggiunge che l'aumento di produzione di un laminatoio in prova non è un fatto tecnico anormale, bensì un avvenimento perfettamente prevedibile. L'impresa ricorrente ha quindi assunto il rischio di un'eventuale eccedenza di produzione. L'argomento secondo cui essa non avrebbe potuto fermare la produzione per ragioni tecniche e giuridiche è irrilevante, in quanto si tratta di ulteriori conseguenze della sua negligenza, che non possono non ricadere sull'impresa stessa.
In ogni caso, anche a supporre che l'eccedenza di produzione dovuta all'entrata in servizio del nuovo laminatoio a Casto fosse stata imprevedibile, ci si chiede perché la ricorrente non abbia ridotto o sospeso la produzione dei suoi altri due stabilimenti i cui impianti funzionavano regolarmente. Ora, in questi altri due laminatoi era senz'altro possibile ridurre proporzionalmente la produzione (relativi dati: 32732 e 16508 tonnellate).
Quanto alla riduzione, da parte della ricorrente, della sua produzione per il secondo, il terzo ed il quarto trimestre 1981, la Commissione rileva che le quote, ai sensi della decisione 2794/80, sono trimestrali e che, di conseguenza, un superamento trimestrale non può essere sanato da una riduzione della produzione nel corso dei trimestri successivi.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Sull'errata valutazione dei fatti
paragrafo 1
a) La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da eccesso di potere in ragione di una errata valutazione dei fatti. In proposito, essa rileva che nella decisione impugnata si constata un superamento di 5488 tonnellate per i soli prodotti del gruppo IV, mentre in realtà questa cifra dovrebbe scomporsi in un superamento di 1157 tonnellate per i prodotti del gruppo II e di 4331 tonnellate per i prodotti del gruppo IV. Inoltre, a suo avviso, la constatazione contenuta nel preambolo della decisione, secondo cui la produzione del laminatoio di Casto consiste solo in prodotti del gruppo II, è inesatta, poiché l'impianto ha fornito prodotti sia del gruppo II sia del gruppo IV.
La ricorrente precisa che il laminatoio di Casto ha prodotto, durante il periodo in questione, 4092 tonnellate per il gruppo II (a fronte delle 2935 tonnellate di quota assegnata, con un superamento di 1157 tonnellate) e 29563 tonnellate per il gruppo IV. Il quantitativo globale dei prodotti del gruppo IV realizzato da tutti gli stabilimenti del gruppo Lucchini è stato di 78486 tonnellate (a fronte delle 74155 tonnellate di quota assegnata, con un superamento di 4331 tonnellate).
Qualora i suindicati dati relativi alla produzione venissero contestati, la Lucchini suggerisce che la Corte disponga una perizia contabile.
b) La Commissione obietta che, secondo i calcoli effetuati dai suoi uffici, l'accertato superamento è stato realizzato unicamente per i prodotti del gruppo IV, come indicato nella decisione. In effetti, la produzione realizzata dal gruppo Lucchini durante il primo trimestre 1981 è stata di 1613 tonnellate per il gruppo II e di 80965 tonnellate per il gruppo IV. Poiché, quindi, la produzione effettuata per il gruppo II era inferiore di 1322 tonnellate alla quota assegnata (2935 tonnellate), la quota assegnata per il gruppo IV (74155 tonnellate) è stata aumentata in ragione di detta differenza, nel limite di tolleranza del 3 %, raggiungendo la cifra di 75477 tonnellate. Si giunge così ad un superamento di 5488 tonnellate (80965 — 75477), avvenuto unicamente al livello dei prodotti del gruppo IV.
La Commissione aggiunge che, comunque, il superamento totale accertato nella decisione impugnata è identico al totale calcolato dalla ricorrente.
Per quanto riguarda il laminatoio di Casto, la Commissione precisa che la produzione si limitava inizialmente ai soli prodotti del gruppo IV, mentre, dopo le modifiche tecniche che sono all'origine della presente controversia, essa comprende prodotti sia del gruppo II sia del gruppo IV. Tuttavia, a suo dire, le circostanze di fatto ricordate nella parte descrittiva della decisione non hanno avuto alcuna incidenza sulla decisione stessa, che comprende tutti gli elementi determinanti ai fini del decidere.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza dell'8 giugno 1983.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 14 luglio 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 16 luglio 1982, l'impresa Lucchini Siderurgica Spa, con sede in Brescia, ha proposto a questa Corte, in forza degli artt. 33 e 36 del Trattato CECA, un ricorso inteso all'annullamento della decisione individuale adottata dalla Commissione l'11 giugno 1982, con la quale viene inflitta alla ricorrente un'ammenda ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA nonché della decisione generale 31 ottobre 1980, n. 2794, che stabilisce una disciplina di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 291, pag. 1).
punto 2
Nella decisione impugnata si constata che la ricorrente ha superato di 5488 tonnellate la propria quota di produzione relativa al gruppo IV di prodotti laminati per il primo trimestre 1981, contravvenendo alla suddetta decisione n. 2794/80, e perciò si infligge alla ricorrente un'ammenda pari a 5488 X 75 ECU = 411600 ECU (544699092 LIT).
punto 3
Si deve ricordare che la decisione n. 2794/80 ha istituito un regime di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica. Nell'ambito di tale regime la Commissione fissa per le imprese da esso contemplate, in base a determinate produzioni di riferimento, le quote trimestrali di produzione per l'acciaio grezzo e per quattro gruppi di prodotti laminati. L'art. 9, 1o comma, della stessa decisione stabilisce che alle imprese le quali superino le quote di produzione verrà inflitta un'ammenda pari in genere a 75 ECU per tonnellata di superamento per gli acciai ordinari.
punto 4
Col ricorso in esame, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione contestata, con la quale è stata fissata l'ammenda, ovvero, in subordine, la riduzione di quest'ultima. A tal fine, essa deduce i mezzi di insufficienza di motivazione, errata valutazione dei fatti ed esistenza di circostanze particolari.
SENTENZA › In diritto › Sull'insufficienza di motivazione
punto 5
La ricorrente fa valere anzitutto che la decisione di cui trattasi non è sufficientemente motivata, in quanto da essa non risultano i motivi che hanno indotto la Commissione ad infliggere un'ammenda dell'ordine di 75 ECU per tonnellata di superamento. In proposito la ricorrente rileva che sia l'art. 58, n. 4, del Trattato CECA sia l'art. 9 della decisione n. 2794/80 attribuiscono alla Commissione un potere discrezionale quanto alla determinazione dell'ammenda, potere di cui l'istituzione dovrebbe avvalersi.
punto 6
La Commissione, invece, ritiene che l'art. 9 della decisione n. 2794/80 non le lasci alcun margine di discrezionalità. Nel corso del procedimento essa ha precisato ch'essa applica la suddetta norma fissando l'ammenda, tranne che in taluni casi eccezionali, al livello di 75 ECU per tonnellata di superamento. Di conseguenza, fatti salvi detti casi eccezionali, non è necessaria, a suo avviso, alcuna specifica motivazione relativa alla fissazione dell'importo dell'ammenda.
punto 7
Va ricordato che, a norma dell'art. 58, n. 4, del Trattato CECA, la Commissione può infliggere, alle imprese che contravvengano alle decisioni da essa adottate, ammende d'importo pari, al massimo, al valore delle produzioni irregolari. Questa disposizione di carattere generale è stata attuata con l'art. 9, 1o comma, della decisione n. 2794/80, secondo cui l'ammenda da infliggere in caso di superamento delle quote di produzione ammonta, in genere, a 75 ECU per tonnellata di superamento. La decisione precisa quindi le condizioni di esercizio del potere derivante dall'art. 58, n. 4, del Trattato, nel senso che la Commissione fissa, in tutti i casi di superamento di quote, un'ammenda pari a 75 ECU la tonnellata, tranne che in casi eccezionali nei quali è giustificata l'applicazione di un tasso diverso da questo tasso «normale». Alla Commissione era lecito disciplinare l'esercizio del proprio potere discrezionale stabilendo la suddetta norma, che risponde ad esigenze di uguaglianza pur lasciando la possibilità di tener conto di situazioni eccezionali.
punto 8
Pertanto, deve ritenersi che una specifica motivazione relativa al tasso dell'ammenda non è necessaria se non nei casi eccezionali in cui la Commissione applica un tasso diverso da quello normale. Nel caso di specie, fissando l'ammenda in base al tasso di 75 ECU per tonnellata di superamento, la Commissione ha considerato che la gravità dell'infrazione corrispondeva al livello generale, vale a dire che la fattispecie era caratterizzata dall'assenza di circostanze che giustificassero una deroga all'applicazione del tasso normale. La Commissione ha quindi fornito tutte le indicazioni necessarie affinché la ricorrente potesse conoscere i propri diritti e affinché la Corte potesse esercitare il proprio controllo.
punto 9
Questo mezzo va perciò disatteso.
SENTENZA › In diritto › Sull'errata valutazione dei fatti
punto 10
La ricorente sostiene inoltre che la decisione di cui trattasi è fondata su una errata valutazione dei fatti. Nel dispositivo della decisione si constata un superamento di 5488 tonnellate per i soli prodotti del gruppo IV, mentre in realtà questa cifra si scomporrebbe in 1157 tonnellate per i prodotti del gruppo II e 4331 tonnellate per i prodotti del gruppo IV.
punto 11
La Commissione contesta le cifre indicate dalla ricorrente e conferma i dati contenuti nella propria decisione, basati su accertamenti effettuati dai suoi ispettori. Essa contesta inoltre la rilevanza del divario assertivamente esistente fra le cifre per la causa di cui si tratta.
punto 12
In effetti si deve constatare che, anche qualora le allegazioni della ricorrente fossero provate, questa circostanza non potrebbe avere alcuna incidenza sull'ammenda, poiché il superamento totale accertato nella decisione non è contestato, ed il tasso che la Commissione deve applicare, in relazione a tale superamento, nel fissare l'ammenda è indipendente dal fatto che l'eccedenza di produzione sia stata realizzata per l'uno e per l'altro dei due gruppi di prodotti in questione.
punto 13
Pertanto, anche questo mezzo va disatteso.
SENTENZA › In diritto › Sull'esistenza di circostanze particolari
punto 14
La ricorrente sostiene poi che, in ragione di circostanze particolari, proprie del caso di specie, non poteva essere inflitta alcuna ammenda o, quanto meno, l'importo dell'ammenda dev'essere ridotto. Sotto questo profilo, essa rileva di aver denunciato essa stessa il superamento, immediatamente dopo la fine del primo trimestre 1981, e cioè il 7 aprile, quando si era resa conto di non aver rispettato la quota. A suo dire, essa aveva spiegato in un telex le anomalie di carattere tecnico che avevano determinato l'eccedenza di produzione ed aveva offerto di procedere ad una compensazione nei trimestri successivi. La Commissione, però, non aveva risposto a detto telex e, senza al-cun'altra reazione, all'inizio del 1982 aveva aperto l'istruttoria.
punto 15
Per dimostrare che l'eccedenza di produzione era stata involontaria e imprevedibile, la ricorrente precisa che, nel marzo 1981, essa aveva messo in funzione nel suo stabilimento di Casto un laminatoio modificato che aveva avuto, sin dalla fase di avviamento, una resa insperata. Non era stato possibile arrestare o rallentare la produzione, poiché l'entrata in funzione di un nuovo impianto richiede il pieno sfruttamento delle capacità per consentire i collaudi e gli adattamenti necessari e perché gli impegni assunti nei confronti delle organizzazioni sindacali e dei fornitori ostavano ad un arresto della produzione. Per quest'ultima ragione, non era stato neppur possibile far cessare la produzione negli altri due stabilimenti.
punto 16
La ricorrente aggiunge che, immediatamente dopo l'invio del telex, essa aveva programmato una riduzione della propria produzione affinché questa restasse, in un secondo tempo, entro i limiti stabiliti, il che è effettivamente avvenuto. Durante il secondo trimestre 1981, l'impresa si sarebbe mantenuta ad un livello inferiore di 11028 tonnellate alla quota assegnatale per i prodotti del gruppo IV. Poiché nella decisione impugnata viene constatato un superamento di 5488 tonnellate, nel trimestre precedente, per i prodotti di questo gruppo, si dovrebbe ritenere che il totale del superamento verificatosi durante il primo trimestre 1981 sia stato compensato nel corso del trimestre successivo.
punto 17
La Commissione sottolinea il carattere rigorosamente trimestrale delle quote, sul quale è basata la disciplina comunitaria. Il semplice fatto del superamento della quota comporta quindi l'irrogazione di un'ammenda a prescindere dai motivi per cui si è avuta un'eccedenza di produzione. Essa sostiene che, perciò, il superamento della quota non può essere compensato da una successiva riduzione.
punto 18
In particolare, la Commissione contesta che l'aumento della produzione di un laminatoio in fase di collaudo sia un evento anormale e imprevedibile. La ricorrente ha quindi consapevolmente assunto il rischio di trovarsi di fronte ad un eccesso di produzione. In ogni caso, essa avrebbe potuto ridurre o sospendere la produzione negli altri stabilimenti.
punto 19
La Commissione sostiene inoltre essere irrilevante il fatto che la ricorrente l'abbia informata per telex del superamento della quota, dal momento ch'essa ne era già al corrente grazie ai regolari controlli effettuati dai suoi ispettori. Quanto alla pretesa compensazione, la Commissione osserva che il calo — non contestato — della produzione durante il secondo trimestre 1981 potrebbe esser stato determinato anche da altre cause, come una riduzione della domanda sul mercato.
punto 20
In proposito si deve sottolineare che il carattere trimestrale è un elemento essenziale del regime delle quote instaurato con la decisione n. 2794/80. A giusto titolo, quindi, la commissione insiste sul fatto che tutte le previsioni e fissazioni di quote sono basate sui quantitativi prodotti per trimestre e che le imprese sono responsabili di qualsiasi superamento delle quote fissate per tale periodo.
punto 21
Per questo motivo è il produttore che sopporta normalmente il rischio del mancato rispetto delle quote. L'irregolarità della produzione di un laminatoio e le difficoltà inerenti ai rapporti con le associazioni sindacali, circostanze cui si richiama la ricorrente, si collocano nell'ambito del normale rischio imprenditoriale e non possono quindi esonerare la ricorrente dalla sua responsabilità quanto al rispetto delle quote.
punto 22
Così pure, la riduzione della produzione in un trimestre successivo non è atta a sanare la precedente irregolarità, dato che il periodo determinante per l'applicazione del regime è trimestrale.
punto 23
A ragione, quindi, nella decisione di cui è causa, la Commissione ha constatato la violazione, da parte della ricorrente, degli obblighi a questa imposti dal diritto comunitario, e le ha inflitto un'ammenda. La domanda di annullamento della decisione che fissa l'ammenda dev'essere pertanto respinta.
punto 24
La ricorrente chiede, tuttavia, in subordine, la riduzione dell'ammenda in considerazione delle particolari circostanze del caso.
punto 25
Come si è già ricordato, l'ammenda dev'essere fissata, secondo l'art. 9 della decisione n. 2794/80, nella misura di 75 ECU per tonnellata di superamento, fatti salvi i casi eccezionali in cui sia giustificato discostarsi da questo tasso normale. Nel caso di specie, si riscontrano circostanze eccezionali che giustificano una siffatta deroga.
punto 26
E infatti incontestato che la ricorrente, nel trimestre in questione, ha incontrato eccezionali difficoltà, tali da impedirle di rispettare la quota assegnatale, e ch'essa ha in seguito ridotto la propria produzione. Benché questa riduzione possa esser stata determinata da molteplici motivi, nella fattispecie si deve tuttavia considerare che la ricorrente ha offerto la compensazione in un momento precedente, cioè nel telex del 7 aprile 1981, il che indica ch'essa ha volontariamente ridotto la produzione onde compensare il superamento della quota e regolarizzare la situazione.
punto 27
La Commissione non ha risposto a detto telex, trascurando deplorevolmente, in tal modo, i principi di una sana amministrazione, e la ricorrente è stata perciò lasciata nell'incertezza circa l'accettazione della sua offerta. Dato che, in siffatte circostanze, la ricorrente ha effettivamente ridotto la propria produzione in misura notevole per compensare il superamento di cui si era resa responsabile, è d'uopo riconoscere in suo favore l'esistenza di una situazione eccezionale, tale da giustificare la fissazione di un tasso inferiore a quello normale.
punto 28
Stando così le cose, l'ammenda dev'essere ridotta. Vista l'entità della riduzione della produzione effettuata durante il secondo trimestre 1981, sembra adeguata un'ammenda dell'importo di 205800 ECU (272349546 LIT), pari alla metà di quella già inflitta.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 29
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma del § 3 dello stesso articolo, la Corte può compensare in tutto o in parte le spese, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali.
punto 30
Tanto la ricorrente quanto la Commissione sono rimaste in parte soccombenti; le spese devono quindi essere compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1o L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente è ridotto a 205800 ECU (272349546 LIT).
2o Per il resto, il ricorso è respinto.
3o Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Firme
Galmot
Mackenzie Stuart
Due
Everling
Kakouris
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 19 ottobre 1983.
Per il cancelliere
J. A. Pompe
cancelliere aggiunto
Il presidente della Quinta Sezione
Y. Galmot