Sez. 3 - , Sentenza n. 31071 del 28/11/2019 (Rv. 655976 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Assicurazione della responsabilità civile - Eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore chiamato in causa - Effetto estintivo nei confronti dell'assicurato - Sussistenza - Tardività dell'analoga eccezione del detto assicurato - Irrilevanza.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE
In materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria), l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2939, Cod. Civ. art. 1306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)