Sez. 5, Sentenza n. 3101 del 06/10/2010 Ud. (dep. 28/01/2011) Rv. 249080 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Aggravante dell'uso del metodo mafioso - Mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso e alla connessa condizione di assoggettamento - Forma indiretta o anche implicita - Integrazione dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
In tema di estorsione, integra l'aggravante dell'uso del metodo mafioso (art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991) la condotta di colui che prospetti l'utilizzo delle somme estorte per aiutare le famiglie di taluni carcerati; né rileva, a tal fine, la circostanza che l'esistenza dell'organizzazione criminale non sia espressa nel contesto delle richieste estorsive, in quanto il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione di assoggettamento, può esprimersi in forma indiretta, o anche per implicito.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)