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Codice Penale

Testo in vigore al

Art. 541 Pene accessorie ed altri effetti penali

1. La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita della patria potesta' o dell'autorita' maritale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualita' di genitore, di marito, di tutore o di curatore e' elemento costitutivo o circostanza aggravante.

2. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa.

Art. 542 Querela dell'offeso

1. I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.

2. La querela proposta e' irrevocabile.

3. Si procede tuttavia d'ufficio:

  1. 1° se il fatto e' commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;

  2. 2° se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Art. 543 Diritto di querela

1. Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge.

2. Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato, espressamente o tacitamente, al diritto di querelarsi.

Art. 544 Causa speciale di estinzione del reato

1. Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Titolo decimo. DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITA' E LA SANITA' DELLA STIRPE<br/> TITOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194

Titolo undecimo. Dei delitti contro la famiglia

Capo I. Dei delitti contro il matrimonio

Art. 556 Bigamia

1. Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.

2. La pena e' aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla liberta' dello stato proprio o di lei.

3. Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, e' dichiarato nullo, ovvero e' annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato e' estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Art. 557 Prescrizione del reato

1. Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui e' sciolto uno dei due matrimoni o e' dichiarato nullo il secondo per bigamia.

Art. 558 Induzione al matrimonio mediante inganno

1. Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio e' punito, se il matrimonio e' annullato a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire duemila a diecimila.

Art. 559 Adulterio

1. La moglie adultera e' punita con la reclusione fino a un anno.42

2. Con la stessa pena e' punito il correo dell'adultera.42

3. La pena e' della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.46

4. Il delitto e' punibile a querela del marito.46

Art. 560 Concubinato

1. Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, e' punito con la reclusione fino a due anni.46

2. La concubina e' punita con la stessa pena.46

3. Il delitto e' punibile a querela della moglie.46

Art. 561 Casi di non punibilita'. Circostanza attenuante

1. Nel caso preveduto dall'articolo 559, non e' punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

2. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non e' punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.

3. Se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena e' diminuita.46