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Sez. 1 - , Sentenza n. 31208 del 05/11/2020 Ud. (dep. 09/11/2020) Rv. 279791 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Determinazione della durata in caso di proscioglimento per vizio di mente - Circostanze attenuanti generiche - Valutazione - Necessità.
Stato
decisa il 2020-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279791-01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI

In tema di determinazione della durata minima della misura di sicurezza nei confronti di imputato prosciolto per vizio totale di mente, al fine di adeguare la stessa al grado concreto di pericolosità, il giudice del merito è tenuto a valutare la ricorrenza non solo delle circostanze aggravanti e attenuanti, procedendo al bilanciamento, ma anche delle circostanze attenuanti generiche. (Conf. n. 993/1982, Rv. 154514).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 222 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)