Sez. L, Sentenza n. 5788 del 11/04/2003 (Rv. 562106 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Autore della violazione - Persona fisica - Violazione commessa da un rappresentante o dipendente di un Ente - Obbligazione solidale dell'Ente per il pagamento - Sussistenza - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, autore della violazione, e quindi destinatario dell'ordinanza - ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto una persona fisica. La circostanza che tale persona abbia agito come dipendente o rappresentante di un ente comporta solo che all'obbligazione individuale si aggiunge, in via solidale, quella dell'ente stesso, a norma dell'art. 6 della legge n.689 del 1981, ma ciò non implica che legittimato passivo, e quindi destinatario della ordinanza- ingiunzione divenga l'ente stesso e non l'autore della violazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)