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Sez. 1, Sentenza n. 772 del 21/11/2013 Cc. (dep. 10/01/2014) Rv. 258399 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Disciplina di cui all'art. 58 ter L. n. 354 del 1975 - Applicabilità ai "testimoni di giustizia" - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258399-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di benefici penitenziari riconosciuti ai collaboratori di giustizia, la disciplina prevista dall'art. 58 ter, L. 26 luglio 1975, n. 354 che deroga alle disposizioni statuenti la necessità dell'avvenuta espiazione di significative parti di pena come presupposto per fruire del lavoro all'esterno, dei permessi premio e della semilibertà, non trova applicazione con riferimento ai "testimoni di giustizia". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva qualificato come "testimone di giustizia" un condannato per gravi reati che, in relazione a questi, non aveva reso dichiarazioni utili e che invece aveva fornito informazioni decisive apprese "da relato" su delitti di eccezionale rilevanza ai quali era del tutto estraneo).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/03/1991 num. 82 art. 16 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)