Codici penali militari di pace e di guerra
Testo in vigore al
Art. 321 Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio
1. Dopo ordinata la scarcerazione, il mandato di cattura deve essere emesso, successivamente alla sentenza di rinvio o al decreto di citazione a giudizio, dal presidente del tribunale che deve giudicare, nei casi preveduti dall'articolo 314, qualora l'imputato si sia dato o sia per darsi alla fuga.
§ 4. Della liberta' provvisoria
Art. 322 Casi nei quali la liberta' provvisoria e' ammessa
1. All'imputato, che si trova nello stato di custodia preventiva, puo' essere conceduta la liberta' provvisoria.
2. La liberta' provvisoria non e' ammessa nei casi preveduti dall'articolo 313.10
Art. 323 Momento in cui puo' concedersi la liberta' provvisoria: cauzione o malleveria
1. La liberta' provvisoria puo' essere conceduta in ogni stato dell'istruzione e nel giudizio, escluso il giudizio davanti al tribunale supremo militare.11
2. Non e' ammessa impugnazione contro i provvedimenti del giudice istruttore o del pubblico ministero, concernenti la liberta' provvisoria.
3. Il militare, al quale e' stata conceduta la liberta' provvisoria, non puo' essere sottoposto a cauzione o malleveria.
Capo II. Della istruzione formale
Sezione I. Disposizioni generali
Art. 324 Casi in cui e' obbligatoria l'istruzione formale
1. Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o quella dell'ergastolo, si procede con istruzione fermale.
2. Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali la legge stabilisce una pena diversa da quella indicata nel comma precedente, il procuratore militare del Re Imperatore puo' richiedere l'istruzione formale a' sensi del secondo comma dell'articolo 350.9
3. In ogni caso si osserva l'istruzione formale per i procedimenti nei quali occorra tutelare il segreto politico o militare.
Art. 325 Attivita' e delegazioni del giudice istruttore militare
1. L'istruzione formale e' compiuta dal giudice istruttore militare, a richiesta del pubblico ministero.
2. Per gli atti da eseguirsi fuori del comune in cui risiede, il giudice istruttore, quando non ritiene di dovere, per ragioni di urgenza o per altro motivo, procedere personalmente, richiede il giudice istruttore militare del luogo, o, in mancanza, l'Autorita' giudiziaria ordinaria, secondo le norme stabilite dall'articolo 296 del codice di procedura penale.
3. Se il militare da sentirsi quale testimone e' in navigazione, e non vi e' probabilita' di pronto ritorno, il giudice istruttore richiede per l'esame il comandante della nave o dell'aeromobile, che delega un ufficiale per ricevere con giuramento la deposizione.
4. Se la nave si trova in un porto estero, puo' essere richiesto anche il Regio console.
Art. 326 Vigilanza del procuratore militare del Re Imperatore sulla istruzione
1. Il procuratore militare del Re Imperatore deve vigilare e, occorrendo, richiedere tutto cio' che ritiene opportuno, perche' la istruzione sia speditamente compiuta, riferendo anche, ove sia necessario, al procuratore generale militare del Re Imperatore.
Sezione II. Disposizioni speciali
§ 1. Delle ispezioni, delle perquisizioni e degli esperimenti giudiziali
Art. 327 Ispezioni e perquisizioni in luoghi dipendenti dall'Autorita' militare da parte del giudice istruttore militare
1. Quando si deve procedere a ispezione o perquisizione in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dalla Autorita' militare, il giudice istruttore, osservate le disposizioni dei regolamenti per l'accesso in luoghi militari, procede alla ispezione o perquisizione, presente il comandante del luogo o un ufficiale da esso delegato; ovvero una superiore Autorita' militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.
Art. 328 Esperimenti giudiziali
1. Ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 312 del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare sono vietati gli esperimenti giudiziali che possono turbare il servizio, la disciplina o l'ordine dei luoghi militari.
§ 2. Dei periti e dei consulenti tecnici
Art. 329 Nomina del perito
1. Quando e' necessario procedere a perizia, il giudice nomina il perito, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato.
Art. 330
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103
Art. 331 Incapacita' o incompatibilita' del perito
1. Oltre i casi di incompatibilita' o incapacita' del perito e del consulente tecnico, stabiliti dal Codice di procedura penale, non puo' prestare ufficio di perito o consulente tecnico l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari all'istruzione.
Art. 332 Termine per la presentazione della relazione del perito
1. Quando per la natura o per la difficolta' delle indagini il parere del perito non puo' essere dato immediatamente, il giudice stabilisce, per la presentazione in iscritto della relazione, un termine che non puo' superare la durata di due mesi. Questo termine puo' essere prorogato una sola volta dallo stesso giudice, sentito il procuratore militare del Re Imperatore. Se il perito non presenta la relazione nel termine prefissogli, il giudice lo sostituisce, ed applica le disposizioni dell'articolo 321 del codice di procedura penale. Degli atti suindicati il giudice fa compilare processo verbale.
§ 3. Degli interpreti
Art. 333 Nomina dell'interprete
1. Quando e' necessario ricorrere all'opera di un interprete, il giudice lo nomina, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato.
Art. 334 Incapacita' o incompatibilita' dell'interprete
1. Oltre i casi d'incapacita' o d'incompatibilita' dell'interprete, stabiliti dal codice di procedura penale, non puo' prestare l'ufficio d'interprete l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari alla istruzione.
§ 4. Del sequestro per il procedimento penale
Art. 335 Sequestro in luoghi dipendenti dall'Autorita' militare
1. Quando si debba procedere al sequestro di cose pertinenti al reato in luoghi dipendenti dalla Autorita' militare, si osservano, per l'accesso nei luoghi militari, le disposizioni dei regolamenti.
2. Al sequestro si procede alla presenza dell'Autorita' militare da cui il luogo dipende o di persona da essa delegata; ovvero di una superiore Autorita' militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.
Art. 336 Atti o cose costituenti segreto militare o di ufficio
1. Quando il militare, che ha in deposito, o che custodisce o detiene atti, documenti o cose di carattere militare, non aderisce alla richiesta di esibirli, fattagli dal giudice istruttore, dichiarando che trattasi di segreto militare o di segreto d'ufficio, il giudice, ove non ritenga fondata tale dichiarazione, rimette gli atti al procuratore generale militare del Re Imperatore, il quale provvede a norma dell'articolo 339, se la dichiarazione concerne un segreto militare, e puo' disporre che il giudice istruttore proceda al sequestro, se la dichiarazione concerne un segreto d'ufficio.
Art. 337 Nomina del custode delle cose sequestrate
1. Nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare, nel caso indicato nel secondo comma dell'articolo 344 del codice di procedura penale, se il giudice sceglie un custode militare, questi e' nominato senza obbligo di cauzione.
§ 5. Dei testimoni
Art. 338 Segreto professionale
1. Il diritto di astenersi dal testimoniare, determinato dal segreto professionale a norma dell'articolo 351 del codice di procedura penale, spetta anche al militare incaricato della difesa di un imputato davanti ai tribunali militari.
Art. 339 Segreto d'ufficio
1. Nei casi preveduti dall'articolo 352 del codice di procedura penale, quando il giudice istruttore ritiene non fondata la dichiarazione del militare, rimette gli atti al procuratore generale militare del Re Imperatore, che ne informa il Ministro da cui il militare dipende. In tal caso, non si procede, per il delitto preveduto dall'articolo 372 del codice penale, senza l'autorizzazione del Ministro medesimo.
Sezione III. Della chiusura della istruzione formale
Art. 340 Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministero
1. Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore militare del Re Imperatore.
2. Il procuratore militare del Re Imperatore presenta le sue requisitorie al giudice istruttore.
3. Le requisitorie non sono notificate.
Art. 341 Dissenso fra il giudice istruttore e il pubblico ministero sulla competenza del tribunale militare
1. Il giudice istruttore, se ritiene che la cognizione del fatto appartiene al tribunale militare, e il pubblico ministero ha chiesto invece la trasmissione degli atti ad altra Autorita', provvede con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha l'obbligo di presentare senz'altro le sue requisitorie definitive in merito; salva la facolta' di proporre la questione di competenza nel dibattimento.