Sez. 3, Sentenza n. 1081 del 20/02/1982 (Rv. 418945 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - DIFFERENZE TRA ESPROMISSIONE E FIDEIUSSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - DIFFERENZE TRA ESPROMISSIONE E FIDEIUSSIONE.*
Nell'espromissione, prevista dall'art. 1272 cod. civ., si verifica, per l'intervento dell'espromittente, un mero arricchimento, nel senso del suo coinvolgimento in via solidale con l'originario debitore, (o un mutamento del lato passivo, ove il creditore dichiari di liberare l'originario debitore) in un rapporto obbligatorio che resta comunque unico e rispetto al quale è irrilevante, estranea la sussistenza o meno del proposito dell'espromittente di garantire il debito altrui, sicché nel caso in cui taluno si limita a promettere che altri adempia ad un obbligazione da questi già validamente assunta, si è in presenza di una fideiussione e non di una espromissione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1272, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)