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Sez. 3, Sentenza n. 37117 del 15/06/2023 Ud. (dep. 12/09/2023) Rv. 285138 - 01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Obblighi di preavviso scritto dell'esecuzione di un intervento edilizio in zona sismica e di deposito del progetto - Interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285138-01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE

Gli obblighi, sanciti dall'art. 93, commi 1 e 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di preavviso scritto allo sportello unico comunale dell'intenzione di procedere all'esecuzione di un intervento edilizio in zona sismica e di deposito del progetto sottoscritto da un professionista abilitato e dal direttore dei lavori, il cui inadempimento è sanzionato dall'art. 95 del d.P.R. citato, sussistono anche nel caso di opere non soggette alla preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori, prevista dall'art. del medesimo testo normativo, perché concretamente qualificabili di minore rilevanza o prive di rilevanza nei confronti della pubblica incolumità, deponendo in tal senso il disposto del successivo art. 94-bis, comma 5, che, nel demandare alle regioni la facoltà di istituire controlli anche con modalità a campione, postula che l'ufficio tecnico regionale sia stato preavvertito dell'intervento e disponga del relativo progetto.

DPR 06/06/2001 num. 380 art. 93 com. 1, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 93 com. 2, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 94 bis com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)