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Sez. 1, Sentenza n. 11208 del 14/10/1992 (Rv. 478913 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Trasferimento a titolo oneroso - Comunicazioni del locatore | Facoltà del venditore di scegliere il notaio - Clausola relativa - Inclusione nella comunicazione del venditore al conduttore - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478913-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Trasferimento a titolo oneroso - Comunicazioni del locatore

Poiché la "ratio" dell'art. 38 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (secondo cui nella comunicazione al conduttore ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione "devono essere indicati il corrispettivo... (e) le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa") consiste nel garantire, a parità di condizioni, la preferenza nell'acquisto al conduttore, e dovendo perciò essere ricomprese, nel novero di tali condizioni, quelle che individuano la sostanza giuridico-economica del negozio, fra essa non può esser fatta rientrare la facoltà del venditore di scegliere il notaio, perché si tratta di elemento non determinante e comunque estraneo al contenuto contrattuale della compravendita; ne consegue che una simile clausola, ancorché inclusa nella comunicazione del venditore al conduttore, non viene ad integrare il successivo contratto preliminare in quanto non può ritenersi vincolante per l'altra parte, né capace di incidere derogativamente sull'uso che assegna la scelta del notaio al compratore.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)