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Sez. 1, Sentenza n. 3008 del 20/03/1991 (Rv. 471371 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | Costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare - Esecuzione di opere di urbanizzazione - Illegittima occupazione di suolo di proprietà privata - Domanda di risarcimento proposta dal proprietario - Litisconsorzio necessario fra l'I.A.C.P. ed il Comune - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471371-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno

In caso di illegittima occupazione di suolo di proprietà privata, da destinare a costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare ed all'esecuzione di opere di urbanizzazione, la domanda di risarcimento dei danni proposta dal proprietario non implica litisconsorzio necessario fra l'I.A.C.P. ed il Comune, né quando sussista corresponsabilità, nell'illecito, dei due enti - la quale potrebbe dar luogo soltanto ad un rapporto solidale, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., senza escludere, pertanto, che uno solo degli autori del fatto possa essere convenuto per l'intero risarcimento -, né quando si tratti di danni arrecati a parti distinte dello stesso suolo, in conseguenza di separate occupazioni provenienti da ciascuno degli enti stessi e determinanti autonome responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)