Sez. 3, Sentenza n. 5421 del 28/04/2000 (Rv. 536034 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Condizioni - Consumazione di un unico fatto dannoso - Sufficienza. Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2055 c.c., in tema di solidarietà tra più responsabili del danno, è sufficiente la consumazione di un unico fatto dannoso (nella specie inquinamento di un unico fondo), alla cui produzione abbiano concorso, con efficacia causale, più condotte lesive, essendo del tutto indifferente che queste si manifestino, tra loro, come autonome o meno, ovvero che che siano o meno identici i titoli delle singole responsabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)