Sez. L, Sentenza n. 5007 del 26/08/1981 (Rv. 415789 - 01)
PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - REVOCA - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DEL DIFENSORE D'UFFICIO - SUCCESSIVA NOMINA DI UN DIFENSORE DI FIDUCIA AD OPERA DELLA PARTE - DECADENZA DAL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.*
PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - REVOCA - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DEL DIFENSORE D'UFFICIO - SUCCESSIVA NOMINA DI UN DIFENSORE DI FIDUCIA AD OPERA DELLA PARTE - DECADENZA DAL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.*
Poiché la revoca dal beneficio del gratuito patrocinio, prevista dall'art. 34 del R.d. del 1923 n. 3282 per la parte che si avvalga per la difesa di un avvocato o procuratore diverso da quello designato di ufficio, non è stata abrogata dalle Disposizioni della legge 11 agosto 1973 n. 533 per le cause di lavoro e di previdenza ed assistenza sociale, decade dal beneficio del patrocinio a spese dello stato, di cui agli artt. 11 e seguenti della citata legge n. 533 del 1973, la parte che, dopo la nomina del difensore d'ufficio, sia stata rappresentata e difesa anche da un difensore di fiducia. (V. 5380/79, mass. N. 401966; (V. 2795/79, mass. N. 399119; (V. 1734/79, mass. N. 398089; (V. 3873/78, mass. N. 393455; (Conf. 1658/79, mass. N. 398011; (Conf. 3884/78, mass. N. 393480; (Conf. 3873/78, mass. N. 393455; (Conf. 5379/77, mass. N. 389043).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3282 art. 34, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)