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Sez. U, Sentenza n. 7827 del 15/07/1991 (Rv. 473135 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (Nuovo rito) - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Forma e contenuto | Ente pubblico territoriale - Indicazione della sede - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473135-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (Nuovo rito) - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Forma e contenuto

L'indicazione, nel ricorso introduttivo della parte attrice, ovvero nella memoria di costituzione della parte convenuta, della sede, quando la parte medesima sia una persona giuridica, secondo le prescrizioni dettate per le cause di lavoro degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ., deve ritenersi superflua, di modo che la sua omissione non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 58 disp. att. cod. proc. civ., ove si tratti di un ente pubblico territoriale, essendo la sede di questo legalmente nota.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)