Sez. L, Sentenza n. 340 del 15/01/1983 (Rv. 425139 - 01)
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI SERVIZI - REVOCA - ACQUISIZIONE ED UTILIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL CONCESSIONARIO AD OPERA DELL'ENTE CONCEDENTE AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLA STESSA ATTIVITÀ ECONOMICA - SUCCESSIONE DEL CONCEDENTE AL CONCESSIONARIO - CONSEGUENZE EX ART. 2112 COD. CIV. - DIPENDENTI CHE ABBIANO PROSEGUITO IL RAPPORTO DI LAVORO - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - OBBLIGO DI PAGAMENTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO - ESCLUSIONE.*
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI SERVIZI - REVOCA - ACQUISIZIONE ED UTILIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL CONCESSIONARIO AD OPERA DELL'ENTE CONCEDENTE AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLA STESSA ATTIVITÀ ECONOMICA - SUCCESSIONE DEL CONCEDENTE AL CONCESSIONARIO - CONSEGUENZE EX ART. 2112 COD. CIV. - DIPENDENTI CHE ABBIANO PROSEGUITO IL RAPPORTO DI LAVORO - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - OBBLIGO DI PAGAMENTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO - ESCLUSIONE.*
L'acquisizione e l'utilizzazione, a seguito di revoca della concessione, dell'organizzazione aziendale del concessionario, poste in essere dall'ente concedente ai fini dello svolgimento della stessa attività economica (nella specie, servizio di pubblico trasporto) già svolta dal concessionario, comportano la successione del primo al secondo nell'Esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2112, cod. civ., ancorché dal trasferimento del complesso aziendale siano rimasti esclusi determinati beni, non essenziali allo Esercizio dell'attività economica suddetta. Consegue che, in tale ipotesi, il concessionario non è obbligato al pagamento della indennità di anzianità nei confronti dei dipendenti il cui rapporto di lavoro - in Mancanza di licenziamento o dimissioni - sia continuato in capo all'acquirente dell'azienda. (Conf 2306/74, mass n 370695, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2555
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)