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Sez. 1, Sentenza n. 10314 del 09/09/1992 (Rv. 478671 - 01)

Industria - Finanziamenti (credito) - In genere | Autorizzazione al Tesoro dello Stato di concedere garanzie su finanziamenti a favore d'imprese private del settore industriale con crediti verso la P.A. - Art. 1 D.L. n. 947 del 1977. Funzione - Fondamento.
Stato
decisa il 1992-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478671-01

Industria - Finanziamenti (credito) - In genere

L'art. 1 del D.L. 29 dicembre 1977 n. 947 - convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978 n. 44 - nell'autorizzare il Tesoro dello Stato a concedere garanzie su finanziamenti a favore di imprese private del settore industriale che vantino crediti nei confronti della P.A. ed abbiano, tuttora, non integralmente corrisposto le retribuzioni ai propri dipendenti o sospeso i pagamenti ad imprese appaltatrici, persegue lo scopo di consentire ai destinatari di tale provvidenza di acquisire con anticipo - sia pure attraverso il sistema bancario che procede al finanziamento -, rispetto alla data di scadenza dei loro crediti verso le Amministrazioni Pubbliche, la disponibilità delle relative somme, nonché di impedire l'utilizzazione di tali somme per fine diverso dalla estinzione del finanziamento. La realizzazione del detto scopo, peraltro, si fonda non già su una cessione del credito dell'imprese finanziate verso la P.A. all'istituto di credito finanziatore - con conseguente trasferimento della titolarità del diritto -, bensì su di un mandato irrevocabile all'incasso, che tale resta anche in caso di prevista (in sede di concessione della garanzia statale) necessità della notificazione del suo rilascio all'ente debitore, con la conseguenza che l'effetto estintivo del debito dell'impresa finanziata può verificarsi in virtù di compensazione col credito nei confronti del mandatario tenuto a rendere il conto e non a causa del semplice conferimento, mentre l'impresa rimane obbligata nonostante la concessione della garanzia statale, che non la esonera da responsabilità per inadempimento, ivi compresa quella per il pagamento degli interessi di mora, a loro volta coperti da tale garanzia.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/12/1977 num. 947 art. 1, Legge 27/02/1978 num. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)