diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 23255 del 01/03/2011 Cc. (dep. 09/06/2011) Rv. 250393 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA | Scheda operatoria - Atto pubblico fidefacente - False attestazioni - Integrazione del reato di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen..
Stato
decisa il 2011-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250393-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

La "scheda operatoria" redatta da un medico ospedaliero è caratterizzata dalla produttività di effetti incidenti su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica nonché dalla attestazione tipica della funzione del sanitario ospedaliero che assume funzione di pubblico ufficiale; trattasi, pertanto, di atto pubblico fidefacente che attesta le fasi e le modalità di svolgimento dell'attività chirurgica secondo le competenze dei sanitari impegnati nell'ambito della struttura ospedaliera ed ai fini ad essa pertinenti. Di conseguenza, la falsa attestazione contenuta in detta scheda integra il reato di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen..(Nella specie nella scheda operatoria si attestava falsamente che "il mediastino posteriore risulta sede di verosimile infiltrazione neoplastica" e si ometteva di indicare l'avvenuta rimozione di una garza ivi colposamente dimenticata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)