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REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

Testo in vigore al

Art. 21

Dimora o trasferimento di residenza nello Stato competente

1. II lavoratore e i familiari di cui all'articolo 19, che dimorano nell territorio dello Stato competente, beneficiano delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se vi risiedessero, anche se essi hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso caso di malattia o di maternità. Tale disposizione non si applica tuttavia al lavoratore frontaliero e ai suoi familiari.

2. Il lavoratore e i suoi familiari di cui all'articolo 19, che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato competente, beneficiano delle prestazioni secondo la legislazione di tale Stato, anche se hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso evento di malattia o di maternità prima del trasferimento della residenza.

Art. 22

Dimora fuori dello Stato competente - Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro durante una malattia o una maternità - Necessità di recarsi in un altro Stato per ricevere le cure adatte

1. II lavoratore che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, e

  1. a) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante la dimora nel territorio di un altro Stato membro, oppure

  2. b) che, dopo essere stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, è autorizzato da tale istituzione a ritornare nel territorio dello Stato membro in cui risiede ovvero a trasferire la residenza nel territorio di un altro Stato membro, oppure

  3. c) che è autorizzato dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure appropriate al suo stato, ha diritto:

  4. i) alle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente;

  5. ii) alle prestazioni in danaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima istituzione, per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

2.

L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera b), non può essere rifiutata se non quando è accertato che lo spostamento dell'interessato è tale da compromettere il suo stato di salute o l'applicazione delle cure mediche.

L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera c), non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi non possono essere prestate all'interessato nel territorio dello Stato membro in cui egli risiede.

3. I familiari di un lavoratore beneficiano delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda le prestazioni in natura.

4. II fatto che il lavoratore beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 non pregiudica il diritto dei suoi familiari alle prestazioni.

Art. 23

Calcolo delle prestazioni in danaro

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in danaro si basa su un salario medio, determina tale salario medio esclusivamente in funzione delle retribuzioni accertate durante i periodi compiuti sotto detta legislazione.

2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in danaro si basa su un salario forfettario, tiene conto esclusivamente del salario forfettario oppure, eventualmente, della media dei salari forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto detta legislazione.

3. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che l'importo delle prestazioni in danaro varia con il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari dell'interessato residenti nel territorio di un altro Stato membro come se questi risiedessero nel territorio dello Stato competente.

Art. 24

Prestazioni in natura di notevole importanza

1. II lavoratore cue l'istituzione di uno Stato membro abbia riconosciuto, prima della sua nuova iscrizione all'istituzione di un altro Stato membro, il diritto, per sé o per un suo familiare, ad una protesi,a un grande apparecchio o ad altre prestazioni in natura di notevole importanza, beneficia di tali prestazioni a carico della prima istituzione, anche se sono accordate quando il lavoratore è già iscritto alla seconda istituzione.

2. La Commissione amministrativa stabilisce l'elenco delle prestazioni cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

Sezione 3. Disoccupati e loro familiari

Art. 25

1. Un lavoratore disoccupato al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 1, e dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), ii), seconda frase, e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni in natura ed in danaro, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, beneficia, durante il periodo previsto all'articolo 69, paragrafo 1, lettera c):

  1. a) delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione dello Stato membro nel quale egli cerca un'occupazione, secondo la legislazione che quest'ultima istituzione applica come se vi fosse iscritto;

  2. b) delle prestazioni in danaro erogate dall'istituzione competente secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione dello Stato membro nel quale il disoccupato cerca un'occupazione, le prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. Le prestazioni di disoccupazione previste dall'articolo 69, paragrafo 1, non sono corrisposte durante il periodo di percezione di prestazioni in danaro.

2. Un lavoratore in disoccupazione completa cui si applicano le disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), ii), o lettera b), ii), prima frase, beneficia delle prestazioni in natura o in denaro secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli risiede come se fosse stato soggetto a questa legislazione nel corso dell'ultima occupazione, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18; dette prestazioni sono a carico dell'istituzione del paese di residenza.

3. Quando un disoccupato soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione per acquisire il diritto alle prestazioni in natura, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 18, i suoi familiari beneficiano di tali prestazioni, qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio essi risiedono o dimorano. Queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora secondo la legislazione che essa applica, per conto dell'istituzione competente dello Stato membro cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione.

4. Fatte salve le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che permettono la concessione delle prestazioni di malattia per una durata superiore, la durata prevista al paragrafo 1 può, in casi di forza maggiore, essere prolungata dall'istituzione competente entro il limite fissato dalla legislazione che questa istituzione applica.

Sezione 4. Richiedenti di pensioni o di rendite e loro familiari

Art. 26

Diritto alle prestazioni in natura in caso di cessazione del diritto alle prestazioni da parte dell'istituzione che era da ultimo competente

1. Il lavoratore, i suoi familiari o i suoi superstiti che, nel corso dell'istruttoria di una domanda di pension o di rendita, cessano di aver diritto alle prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato membro che era da ultimo competente, beneficiano tuttavia di queste prestazioni alle condizioni seguenti: le prestazioni in natura vengono erogate secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'interessato o gli interessati risiedono, posto che vi abbiano diritto in virtù di tale legislazione o vi avessero diritto in virtù della legislazione di un altro Stato membro se risiedessero nel territorio di quest'ultimo Stato, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18.

2. Il richiedente una pensione o una rendita il cui diritto alle prestazioni in natura deriva dalla legislazione di uno Stato membro che obbliga l'interessato a versare lui stesso i contributi relativi all'assicurazione malattia durante l'istruttoria della sua domanda di pensione, cessa di aver diritto alle prestazioni in natura allo scadere del secondo mese per il quale non ha versato i contributi dovuti.

3. Le prestazioni in natura erogate ai sensi del paragrafo 1 sono a carico dell'istituzione che, in applicazione del paragrafo 2, ha riscosso i contributi; qualora non debbano essere versati contributi ai sensi del paragrafo 2, l'istituzione cui incombe l'onere delle prestazioni in natura dopo la liquidazione della pensione o della rendita a norma dell'articolo 28, rimborsa all'istituzione del luogo di residenza l'importo delle prestazioni erogate.

Sezione 5. Titolari di pensioni o di rendite e loro familiari

Art. 27

Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di più Stati, quando esiste un diritto alle prestazioni in natura nello Stato di residenza

II titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, che abbia diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio resiede, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18 e dell'allegato V, nonché i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a carico di questa stessa istituzione, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta soltanto in virtù della sola legislazione di quest'ultimo Stato.

Art. 28

Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più Stati, quando non esiste un diritto alle prestazioni in natura nello Stato di residenza

1. ll titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro oppure di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, che non ha diritto alle prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, beneficia nondimeno di tali prestazioni per sé e per i suoi familiari, posto che, in virtù della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 18 e all'allegato V, egli avesse diritto a dette prestazioni se risiedesse nel territorio dello Stato in questione. Le prestazioni sono erogate per conto dell'istituzione di cui al paragrafo 2, dalla istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita secondo la legislazione dello Stato nel cui territorio egli risiede e avesse diritto alle prestazioni in natura.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'onere delle prestazioni in natura incombe all'istituzione determinata secondo le regole seguenti:

  1. a) se il titolare ha diritto alle prestazioni in questione secondo la legislazione di un solo Stato membro, l'onere incombe all'istituzione competente di questo Stato;

  2. b) se il titolare ha diritto a tali prestazioni secondo le legislazioni di due o più Stati membri, l'onere incombe all'istituzione competente dello Stato membro sotto la cui legislazione il titolare ha compiuto il più lungo periodo di assicurazione; qualora l'applicazione di questa regola abbia l'effetto di attribuire l'onere delle prestazioni a più istituzioni, l'onere incombe all'istituzione cui il titolare è stato iscritto da ultimo.

Art. 29

Residenza dei familiari in uno Stato diverso da quello ove risiede il titolare - Trasferimento della residenza nello Stato ove risiede il titolare

1. I familiari del titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale risiede il titolare, beneficiano delle prestazioni in natura come se il titolare risiedesse nello stesso territorio in cui essi risiedono, a condizione che egli abbia diritto a tali prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro. Queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari secondo le disposizioni della legislazione che tale istituzione applica a carico dell'istituzione del luogo di residenza del titolare.

2. I familiari di cui al paragrafo 1 che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato membro ove risiede il titolare, beneficiano delle prestazioni secondo le disposizioni della legilazione di questo Stato, anche se hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso caso di malattia o di maternità, prima del trasferimento della propria residenza.

Art. 30

Prestazioni in natura di notevole importanza

Le disposizioni dell'articolo 24 si applicano per analogia ai titolari di pensioni o di rendite.

Art. 31

Dimora del titolare e/o dei suoi familiari in uno Stato diverso da quello in cui hanno la loro residenza

Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, il quale abbia diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione di uno di questi Stati, come pure i suoi familiari, beneficiano di tali prestazioni durante la dimora nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono. Tali prestazioni vengono erogate dall'istituzione del luogo della dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, a carico dell'istituzione del luogo di residenza del titolare.

Art. 32

Disposizioni particolari relative all'assunzione dell'onere delle prestazioni erogate agli ex lavoratori frontalieri, ai familiari o ai superstiti

L'onere delle prestazioni in natura erogate al titolare di cui all'articolo 27, ex lavoratore frontaliero o superstite di un lavoratore frontaliero, nonché ai suoi familiari ai sensi degli articoli 27 o 31, è ripartito per metà fra l'istituzione del luogo di residenza del titolare e l'istituzione cui egli è stato iscritto da ultimo, purché abbia avuto la qualifica di lavoratore frontaliero duranti i tre mesi immediatamente precedenti la data di decorrenza della pensione o rendita o la data del suo decesso.

Art. 33

Contributi a carico dei titolari di pensioni o di rendite

L'istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita, che applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico del titolare di una pensione o di una rendita per la copertura delle prestazioni in natura, è autorizzata ad operare tali trattenute, calcolate in base alla suddetta legislazione, sulla pensione o rendita da essa dovuta, se le prestazioni in natura ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 31 e 32 sono a carico di un'istituzione del suddetto Stato membro.

Art. 34

Disposizione generale

Le disposizioni degli articoli da 27 a 33 non sono applicabili al titolare di una pensione o rendita né ai suoi familiari che hanno diritto alle prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato membro in quanto svolgono un'attività professionale. In tal caso, l'interessato è considerato lavoratore o familiare di un lavoratore ai fini dell'applicazione del presente capitolo.

Sezione 6. Disposizioni varie

Art. 35

Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nel paese di residenza o di dimore - Affezione preesistente - Durata massima della concessione delle prestazioni

1. Se la legislazione del paese di dimora o di residenza prevede più regimi di assicurazione malattia o maternità, le disposizioni applicabili ai sensi degli articoli 19, 21, paragrafo 1, 22, 25, 26, 28, paragrafo 1, 29, paragrafo 1, o 31 sono quelle del regime cui sono soggetti i lavoratori manuali dell'industria dell'acciaio. Tuttavia, se tale legislazione prevede un regime speciale per i lavoratori delle miniere o, delle imprese assimilate, a questa categoria di lavoratori e ai loro familiari si applicano le disposizioni di tale regime speciale se l'istituzione del luogo di dimora o di residenza alla quale si rivolgono è competente per l'applicazione di questo regime.

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'erogazione delle prestazioni ad una condizione relativa all'origine dell'affezione, questa condizione non è opponibile né ai lavoratori né ai loro familiari cui il presente regolamento è applicabile, qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio essi risiedono.

3. Se la legislazione di uno Stato membro stabilisce una durata massima per l'erogazione delle prestazioni, l'istituzione che applica questa legislazione può tener conto eventualmente del periodo durante il quale le prestazioni sono già state erogate dalla istituzione di un altro Stato membro per lo stesso evento di malattia o di maternità.

Sezione 7. Rimborso tra istituzioni

Art. 36

1. Le prestazioni in natura erogate dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro in base alle disposizioni del presente capitolo, danno luogo a rimborso integrale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 32.

2.

I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 97 o previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute oppure su base forfettaria.

In quest'ultimo caso gli importi devono essere tali da assicurare un rimborso che s'avvicini il più possibile alle spese effettive.

3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza.

Capo 2. Invalidità

Sezione 1

Art. 37

Disposizioni generali

1. Il lavoratore che sia stato soggetto successivamente od alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri ed abbia compiuto i periodi di assicurazione esclusivamente sotto legislazioni secondo le quali l'importo delle prestazioni d'invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, beneficia delle prestazioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 39. Tale articolo non riguarda le maggiorazioni o i supplementi di pensione per i figli, che sono concessi conformemente alle disposizioni del capitolo 8.

2. L'allegato III menziona per ogni Stato membro interessato le legislazioni in vigore sul suo territorio che sono del tipo di cui al paragrafo 1.

Art. 38

Totalizzazione dei periodi di assicurazione

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di qualunque altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta a un regime speciale o eventualmente in una determinata occupazione, i periodi compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri non sono presi in considerazione per la concessione di tali prestazioni se non quando essi siano stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione o eventualmente nella stessa occupazione se, tenuto conto dei periodi così compiuti, l'interessato non soddisfa alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, questi periodi sono presi in considerazione per la concessione delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impegati, secondo il caso.

Art. 39

Liquidazione delle prestazioni

1. L'istituzione dello Stato membro la cui legislazione era applicabile al momento in cui è sopravvenuta l'incapacità al lavoro seguita da invalidità, determina, secondo le disposizioni di tale legislazione, se l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 38.

2. L'interessato che soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1, ottiene le prestazioni esclusivamente da detta istituzione, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.

3. L'interessato che non soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1 beneficia delle prestazioni cui ha ancora diritto secondo la legislazione di un altro Stato membro, tenuto conto eventualmente della disposizioni dell'articolo 38.

4. Se la legislazione applicabile conformemente ai paragrafi 2 o 3 prevede che l'importo delle prestazioni è stabilito tenendo conto di familiari diversi dai figli, l'istituzione competente prende in considerazione anche i familiari dell'interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, come se risiedessero nel territorio dello Stato competente.

Sezione 2

Art. 40

Disposizioni generali

1. Il lavoratore che sia stato soggetto successivamente o alternativamente allo legislazioni di due o più Stati membri, di cui almeno una non sia del tipo previsto dall'articolo 37, paragrafo 1, beneficia delle prestazioni conformemente alle disposizioni del capitolo 3, che sono applicabili per analogia, tenuto conto di quanto disposto al paragrafo 3.

2. Tuttavia, l'interessato che è colpito da una incapacità al lavoro seguita da invalidità quando è soggetto ad una legislazione indicata nell'allegato III, beneficia delle prestazioni conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, alla duplice condizione:

— che egli soddisfi alle condizioni prescritte da questa o da altre legislazioni dello stesso tipo, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 38, ma senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni non indicate nell'allegato III, e

— che egli non soddisfi alle condizioni richieste per acquisire il diritto a prestazioni in base ad una legislazione non indicata nell'allegato III.

3. La decisione dell'istituzione di uno Stato membro circa lo stato d'invalidità del richiedente s'impone all'istituzione di ogni altro Stato membro in causa, a condizione che la concordanza delle condizioni relative allo stato d'invalidità fra le legislazioni di questi Stati sia riconosciuta nell'allegato IV.

Sezione 3. Aggravamento dell'invalidità

Art. 41

1. In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale un lavoratore beneficia di prestazioni secondo la legislazione di un solo Stato membro, sono applicabili le seguenti disposizioni:

  1. a) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non è stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta a concedere le prestazioni, tenuto conto dell'aggravamento, secondo la legislazione che essa applica;

  2. b) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, è stato soggetto alla legislazione di uno, o più altri Stati membri, le prestazioni gli vengono corrisposte, tenuto conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1, o all'articolo 40, paragrafi 1 o 2, secondo il caso;

  3. c) se l'importo totale della prestazione o delle prestazioni dovute conformemente a quanto disposto alla lettera b) è inferiore all'importo della prestazione di cui l'interessato beneficiava a carico dell'istituzione precedentemente debitrice, quest'ultima è tenuta a corrispondergli un complemento pari alla differenza tra detti importi;

  4. d) se, nel caso di cui alla lettera b), l'istituzione competente per l'incapacità iniziale è un'istituzione olandese e se:

  5. i) l'affezione che ha provocato l'aggravamento è identica a quella che ha dato luogo alla concessione di prestazioni in base alla legislazione olandese,

  6. ii) detta affezione è una malattia professionale ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale l'interessato era soggetto da ultimo e dà diritto al pagamento del supplemento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), e

  7. iii) la legislazione alla quale o le legislazioni alle quali l'interessato è stato soggetto da quando beneficia delle prestazioni è una legislazione o sono legislazioni contemplate nell'allegato III,

  8. e) se, nel caso di cui alla lettera b), l'interessato non ha diritto a prestazioni a carico dell'istituzione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta ad accordare le prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato, tenuto conto dell'aggravamento ed eventualmente di quanto disposto all'articolo 38.

l'istituzione olandese continua ad erogare la prestazione iniziale dopo l'aggravamento e la prestazione dovuta secondo la legislazione dell'ultimo Stato membro alla quale l'interessato è stato soggetto è ridotta dell'importo della prestazione olandese;

2. In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale un lavoratore beneficia di prestazioni secondo le legislazioni di due o più Stati membri, le prestazioni gli vengono accordate, tenuto conto dell'aggravamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 1.