Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
Testo in vigore al
Art. 28
1. Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilita' permanente la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'articolo precedente deve esser proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte.22
Art. 29
1. In caso di morte in conseguenza di infortunio, su istanza motivata dell'istituto assicuratore o degli aventi diritto, il pretore, ove ritenga Fondata la domanda, dispone che sia praticata l'autopsia del cadavere nel minor tempo possibile. Le parti interessate possono delegare un medico per assistervi.
Art. 30
1. Nel caso in cui una nave sia perduta o possa considerarsi perduta secondo l'art. 633 del codice di commercio e dal giorno del naufragio o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie della nave siano decorsi sei mesi senza che siano pervenute notizie attendibili di persone dell'equipaggio, gli aventi diritto di cui all'art. 27 possono ottenere la liquidazione della indennita' assicurata per il caso di morte.
2. Il termine di un anno fissato nell'art. 67 per la prescrizione dell'azione per conseguire l'indennita' decorre dal giorno in cui scade il detto termine di sei mesi.
3. Quando ritorni chi si credeva perduto o si vengano ad avere di lui notizie certe, l'istituto assicuratore cessera' il pagamento della rendita gia' liquidata e in base alle conseguenze dell'infortunio saranno regolati i rapporti fra l'istituto assicuratore, coloro che hanno riscosse le rate di rendita e colui che si credeva perduto.
Art. 31
1. L'istituto assicuratore e' tenuto a prestare a proprie spese all'assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente decreto, e salvo quanto dispongono gli articoli 33 e 34, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilita' temporanea ed anche dopo la guarigione chirurgica, in quanto occorrano a ricuperare la capacita' lavorativa.
Art. 32
1. L'infortunato non puo', senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche o chirurgiche, compresi gli atti operativi, che l'istituto assicuratore ritenga necessarie.
2. L'accertamento dei motivi del rifiuto o della elusione delle cure prescritte e' demandato, in caso di contestazione, al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale composto di un medico designato dall'istituto assicuratore, di un medico designato dall'associazione professionale che rappresenta giuridicamente l'infortunato e di un terzo medico scelto da essi in una lista preparata dal sindacato dei medici; qualora i medici delle parti non si accordino sulla scelta del terzo arbitro, questo e' designato dal segretario del sindacato predetto.
3. Il giudizio e' promosso dall'istituto assicuratore o dall'infortunato nel termine di quindici giorni dalla dichiarazione o dalla constatazione del rifiuto.
4. Il rifiuto ingiustificato a prestarsi alle cure o la non esecuzione delle cure prescritte importano la perdita del diritto alle indennita'.
Art. 33
1. Per la esecuzione delle cure di cui agli articoli precedenti ed anche a scopo di accertamento l'istituto assicuratore puo' disporre il ricovero dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura indicato dall'istituto medesimo. Se il ricovero sia fatto in ospedali civili, per la spesa di degenza sara' applicata, quando non sia stipulata una appositi convenzione e quando l'infortunato non abbia diritto all'assistenza gratuita, la tariffa minima che i singoli ospedali praticano per la degenza a carico dei Comuni.
2. Qualora la cura importi un atto operativo, l'infortunato puo' chiedere che questo sia eseguito da un medico di sua fiducia: in tal caso, pero', sara' a suo carico l'eventuale differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e quella che avrebbe sostenuto l'istituto assicuratore se avesse provveduto direttamente alla cura.
3. L'istituto assicuratore, anche nel caso previsto nella comma precedente, ha diritto di disporre controlli a mezzo dei propri medici fiduciari. Qualora sorga disaccordo fra il medico dell'infortunato e quello dell'istituto assicuratore sul trattamento curativo, la decisione e' rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformita' dello stesso art. 32 e con le modalita' stabilite in detto articolo.
Art. 34
1. In caso di ricovero in un istituto di cura, l'istante assicuratore ha facolta' di ridurre fino alla meta' la indennita' per inabilita' temporanea. Nessuna riduzione, pero', puo' essere disposta se l'assicurato ha moglie e figli o anche solo moglie o solo figli nelle condizioni di cui nell'art. 27 o ha a proprio carico ascendenti, ovvero se si tratta di addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima.
Art. 35
1. Anche dopo la costituzione della rendita di inabilita' l'istituto assicuratore puo' disporre che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche, compresi gli atti operativi, quando siano ritenute utili per la restaurazione della capacita' lavorativa.
2. Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere al proprio lavoro, l'istituto assicuratore integra la rendita di inabilita' fino alla misura massima delle indennita' per inabilita' temporanea assoluta.
3. In caso di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure di cui al primo comma si provvede a norma dell'art. 32.
4. Qualora il collegio arbitrale medico riconosca ingiustificato il rifiuto, l'istituto assicuratore puo' disporre la riduzione della rendita di inabilita' in misura da determinarsi dal collegio stesso.
5. L'istituto assicuratore puo' anche stipulare accordi con istituti all'uopo autorizzati per facilitare la rieducazione professionale.
6. Sono applicabili per gli atti operativi di cui nel presente articolo le disposizioni dell'art. 33.
Art. 36
1. L'istituto assicuratore e' tenuto a provvedere a proprie spese alla prima fornitura delle protesi da lavoro e alla rinnovazione di esse, purche' pero' sia trascorso il termine stabilito dall'istituto medesimo allo scopo di garantire la buona manutenzione degli apparecchi da parte dell'infortunato.
Art. 37
1. Nel caso che un titolare di una rendita sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilita' secondo il presente decreto, si procede alla costituzione di un'unica rendita nella, misura e con i criteri che saranno stabiliti dal regolamento.
Art. 38
1. Le prestazioni per le malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali e' ammesso il diritto alle prestazioni, sempreche' l'inabilita' o la morte si verifichi entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia e' indicato nella tabella annessa al presente decreto.
2. Le indennita' sono pure dovute nel caso di ricaduta di una malattia precedentemente indennizzata o che sarebbe stata indennizzata ai termini del presente decreto, qualora tale ricaduta si verifichi non oltre il periodo di tre anni dalla cessazione di prestazione d'opera nella lavorazione che abbia determinata la malattia.
Art. 39
2. Per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e delle rendite ai superstiti e' assunta quale retribuzione annuo la retribuzione effettiva che e' stata corrisposta all'infortunato sia in denaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio.13
3. Qualora pero' l'infortunato non abbia prestato la sua, opera durante il detto periodo in modo continuativo oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, il retribuzione annuo si valuta uguale a trecento volte il retribuzione medio giornaliero. Si considera retribuzione medio giornaliero la sesta parte della somma che si ottiene apportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda, per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore a dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti.13
4. In ogni caso la retribuzione annua e' computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera e' fissata per ogni triennio, non oltre i tre messi dalla scadenza del triennio stesso, con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione della indennita' per inabilita' temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti o da malattie professionali manifestatesi nell'anno precedente e definiti nell'esercizio stesso, sempreche' sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura, non inferiore al 10 per cento. Le variazioni in misura inferiore al 10 per cento intervenute nel corso di un triennio si computano con quelle verificatesi nel triennio successivo, per la determinazione della retribuzione media giornaliera.20
5. Per i componenti lo Stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la retribuzione massima risultante dal precedente comma e' aumentata, del 44 per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del 22 per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina e dell'11 per cento per gli altri ufficiali.20
6. Le rendite in corso di godimento alla data di emanazione del decreto interministeriale di cui al presente articolo saranno riliquidate, con effetto da tale data, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso.20
7. Per la liquidazione delle indennita' per inabilita' temporanea il retribuzione da assumere come base e' uguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene col procedimento di cui all'ultima parte del secondo comma del presente articolo, calcolando, pero', il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio.13
Art. 40
1. Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentiti i competenti organi corporativi, possono essere stabilite, di ufficio o su richiesta degli organi predetti o dell'istituto assicuratore, tabelle di salari medi o convenzionali per determinati lavori o per determinate localita' o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera, da assumere come base della liquidazione delle indennita', fermo rimanendo il disposto del terzo comma dell'articolo precedente.6
2. Il regolamento stabilira' le norme per la determinazione del retribuzione per gli equipaggi arruolati con compartecipazione agli utili o al prodotto e per altre categoria di prestatori di opere a cui non siano applicabili le disposizioni dell'articolo precedente.13
3. Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni triennio a norma dell'articolo 39 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun triennio, sempreche' sia intervenuta una variazione non inferiore al 10 per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del quinto comma dell'articolo 39.
Art. 41
1. Se infortunato e' apprendista o comunque minore degli anni 18 esso ha diritto alle cure secondo il disposto dell'articolo 31 e le prestazioni in denaro, commisurate alla retribuzione, sono cosi' determinate:
a) la indennita' per inabilita' temporanea assoluta e' ragguagliata alla retribuzione effettiva; secondo le norme dell'articolo 39;
b) la rendita inabilita' e la rendita ai superstiti sono ragguagliata alla retribuzione della qualita' iniziale prevista per le persone assicurate di eta' superiore agli anni 18 non apprendiste occupato nella medesima lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella piu' bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per i prestatori d'opera di eta' superiore ai 18 anni della stessa categoria e lavorazione.
2. Nei casi in cui le persone assicurate non percepiscano una retribuzione o comunque la remunerazione non sia accertabile, lo prestazioni in denaro sono determinate, in base a tabelle di salari stabiliti a norma del precedente articolo 40, o, in mancanza di queste, in base alla retribuzione prevista, per i prestatori d'opera della stessa localita' occupati nella medesima lavorazione e categoria.
3. Resta in ogni caso fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 39.
Art. 42
1. Se il retribuzione effettivamente corrisposto all'infortunato e' superiore a quello risultante dalle registrazioni preiscritte dall'art. 10, l'istituto assicuratore e' tenuto a corrispondere le indennita' secondo il retribuzione effettivo, salvo le sanzioni stabilite dall'art. 13.13
2. L'istituto stesso e' inoltre tenuto a corrispondere una indennita' supplementare qualora venisse accertato, in sede giudiziale o in altri modi previsti, dalle vigenti norme, che il retribuzione preso a base della liquidazione e' inferiore a quello dovuto secondo legge, salvo, anche in questo caso, le sanzioni stabilite dall'art. 13.13
3. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai casi previsti dall'art. 40.
Art. 43
1. Per le indennita' dovute in base al presente decreto l'avente diritto non puo' rilasciare procura ad esigere se non al coniuge, ad un parente od affine ovvero ad una delle persone con cui sia comune il diritto ad esigere l'indennita' medesima.
2. Solo nei casi di legittimo impedimento e' consentito rilasciare la procura predetta a persona diversa da quelle indicate nel comma precedente. La procura in questo caso deve essere vistata dal segretario dell'associazione professionale che rappresenta giuridicamente l'infortunato, previo riconoscimento della legittimita' dell'impedimento e della idoneita' delle persone designate.
Art. 44
1. Sono nulle le obbligazioni contratte per rimunerazione intermediari che mediante compenso abbiano preso interesse alla liquidazione ed al pagamento delle indennita' fissate dal presente decreto.
2. Sono puniti con l'ammenda fino a lire trecento:
a) gli intermediari che a scopo di lucro abbiano offerto agli assicurati ed ai loro aventi diritto l'opera loro o di altri per gli scopi indicati nel comma precedente;
b) coloro che, per ragione del loro ufficio, avendo notizia degli infortuni avvenuti, ne abbiano informato intermediari per metterli in grado di offrire l'opera loro o di altri, com'e' preveduto alla lettera a).
Art. 45
1. Il credito delle indennita' fissate dal presente decreto non puo' essere ceduto per nessun titolo, ne' puo' essere pignorato o sequestrato tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in cosa giudicata, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dalla esecuzione del presente decreto.
Art. 46
1. L'assicurato, il quale abbia simulato un infortunio o abbia dolosamente aggravato le conseguenze di esso, perde il diritto ad ogni prestazione, ferme rimanendo le pene stabilite dalla legge.
Titolo V. Gli istituti assicuratori.
Art. 47
1. L'assicurazione secondo il presente decreto e' esercitata, salvo quanto dispone l'articolo seguente, dall'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Art. 48
1. Non sono assicurati presso l'Istituto nazionale fascista infortuni:
1° gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima alla cui assicurazione provvedono le Casse previste nell'art. 4 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860; le Casse predette sono autorizzate a provvedere anche all'assicurazione delle maggiori indennita', eventualmente spettanti secondo i contratti collettivi di lavoro ai componenti lo stato maggiore;
2° i dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni. Con Regi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni, sara' provveduto a rendere applicabili al personale dipendente dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, le norme del presente decreto, con le modificazioni e gli adattamenti che saranno ritenuti opportuni;
3° i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato.
2. Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto nazionale fascista infortuni puo' essere attuata con forme particolari di gestione e puo' anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme saranno emanate dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per le corporazioni.3