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Sez. 1, Sentenza n. 972 del 17/03/1976 (Rv. 379632 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - DISCIPLINA DEL RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO - INAPPLICABILITA - ISCRIZIONE DI IPOTECA GIUDIZIALE - PRETESA ILLEGITTIMITA - DEDUZIONE PER RESPONSABILITA AGGRAVATA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379632-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - DISCIPLINA DEL RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO - INAPPLICABILITA - ISCRIZIONE DI IPOTECA GIUDIZIALE - PRETESA ILLEGITTIMITA - DEDUZIONE PER RESPONSABILITA AGGRAVATA - CONDIZIONI.*

L'art 96 cod proc civ esaurisce tutte le possibili ipotesi di responsabilita processuale derivante dall'esecuzione e dai relativi Atti e provvedimenti, e non vi e luogo, pertanto, in alcun caso all'applicazione in tale materia della norma generale dell'art 2043 cod civ, essendo essa derogata dalla norma speciale. Pertanto la responsabilita per iscrizione di ipoteca giudiziale, che si pretende illecita in quanto iscritta a seguito di emissione di decreto ingiuntivo senza che il creditore avesse chiesto al debitore la prestazione, puo essere fatta valere solo ai sensi dell'art 96 cit, sul duplice presupposto dell'inesistenza del diritto per il quale e stata compiuta l'attivita processuale e della Mancanza di normale prudenza da parte di chi l'attivita processuale ha svolto. (V 4130/71, mass n 372764; (V 2690/71, mass n 353852).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2818, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)