Sez. 1, Sentenza n. 23820 del 22/06/2020 Cc. (dep. 11/08/2020) Rv. 279580 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuto sottoposto a regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen. - Trasmissione da parte del difensore di un atto giudiziario - Mancata attestazione di autenticità - Trattenimento - Legittimità - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di ordinamento penitenziario, è legittimo il provvedimento di trattenimento di un atto giudiziario (nella specie, una sentenza composta da 1854 pagine) trasmesso dal difensore al proprio assistito sottoposto a regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., in ragione della mancanza di attestazione dell'autenticità dell'atto da parte dell'autorità giudiziaria o del difensore medesimo, trattandosi di un adempimento formale rispondente alle esigenze di verifica della natura di quanto trasmesso e dell'assenza di alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni non consentite.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 bis CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 35, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 CORTE COST., DPR 28/12/2000 num. 445 art. 19, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 19 bis, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)