Sez. L - , Sentenza n. 25551 del 13/12/2016 (Rv. 642240 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Malattia professionale non indennizzabile - Domanda di mero accertamento del grado d’inabilità - Inammissibilità - Fondamento - Sussistenza di una questione pregiudiziale ex art. 34 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
Nel caso di malattia professionale in atto non indennizzabile per l'inesistenza di una infermità inabilitante nella misura richiesta, non è possibile una pronuncia di mero accertamento, con efficacia di giudicato, dell'infermità stessa in vista di successivi aggravamenti, trattandosi di uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita, che non può dar luogo ad una questione pregiudiziale di cui possa chiedersi l'accertamento ai sensi dell'art. 34 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva respinto sia la domanda volta al mero riconoscimento della natura professionale della malattia, sia quella per la liquidazione dell’indennizzo richiesto all’INAIL, per l'assenza di un danno in misura indennizzabile in ragione della maggior somma già corrisposta dal datore di lavoro a titolo risarcitorio).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)