diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8882 del 04/05/2015 (Rv. 635353 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Contratto a tempo determinato - Mancata indicazione dell'orario lavorativo - Emolumento a favore del lavoratore ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 61 del 2000 - Natura sanzionatoria - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635353-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro che ometta di indicare l'orario lavorativo, non unilateralmente variabile ai sensi degli artt. 3, comma 7, e 9 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, è tenuto a corrispondere al lavoratore un ulteriore emolumento, ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 61 cit., alla cui liquidazione il giudice può provvedere equitativamente senza necessità della prova del danno procurato - che deriva dall'obbiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione - trattandosi di misura di natura sanzionatoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 1, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 3, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 8, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 9, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)