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Sez. 5 - , Sentenza n. 19721 del 17/06/2022 (Rv. 664938 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Fusione o scissione di società - Disciplina intertemporale prevista dall’art. comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 344 del 2003 - Riconoscimento fiscale gratuito nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui ha effetto la modifica societaria - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664938-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

In materia di regime fiscale dei disavanzi derivanti da fusione o scissione di società, la disposizione intertemporale di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 344 del 2003, che mantiene ferma l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 358 del 1997 (abrogato con riguardo alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003) per le fusioni e scissioni deliberate fino al 30 aprile 2004, rinvia implicitamente al comma 4 dello stesso art. 6 e si interpreta nel senso che, anche per tali operazioni, la società che vuole avvalersi del riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori da imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni o quote deve farne richiesta nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui ha effetto la fusione o la scissione.

Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 4 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 3 com. 2, Decreto Legisl. 21/11/1997 num. 461 art. 6 com. 1, Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 6 com. 2, Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 6 com. 4, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)