Sez. 1, Sentenza n. 4651 del 10/08/1979 (Rv. 401191 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Anche nel giudizio di verificazione della scrittura privata disconosciuta il giudice, potendo e dovendo utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti senza essere vincolate ad alcune graduatorie fra le fonti probatorie, non e obbligato a disporre una consulenza tecnica, qualora gli elementi di comparazione gia acquisiti al processo siano, a suo giudizio, attendibili e conferenti per verificare l'autenticita della sottoscrizione e tali da consentirgli, in relazione all'evidente e manifesta conformita o difformita dei caratteri grafici usati per la sottoscrizione da verificare, rispetto a quelli delle scritture di comparazione, di ritenere provata o non provata la domanda di verificazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)