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Sez. 2, Sentenza n. 5870 del 21/03/1995 Ud. (dep. 21/05/1995) Rv. 201335 - 01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - Circostanze aggravanti - Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico | Enti pubblici economici e non economici - Rilevanza della distinzione ai fini della sussistenza dell'aggravante - Esclusione - Ragioni - Fattispecie: ritenuta sussistenza dell'aggravante per la truffa in danno di consorzio di bonifica.
Stato
decisa il 1995-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201335-01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - Circostanze aggravanti - Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico

È configurabile il reato di truffa aggravata ai sensi dell'art.640 cpv. n.1 cod. pen. anche allorquando parte offesa sia un ente pubblico economico, stante il riferimento della circostanza aggravante agli "enti pubblici" in genere, senza distinzione alcuna fra enti pubblici "economici" ed altri enti pubblici. (Nella fattispecie si trattava di truffa in danno di un consorzio di bonifica. La Suprema Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto come truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 cpv. n. 1 cod. pen. ed ha enunciato il principio di cui in massima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)