Sez. U, Sentenza n. 375 del 09/03/1965 (Rv. 310636 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - LIMITI - CLIENTE - ONERE DELLA PROVA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - LIMITI - CLIENTE - ONERE DELLA PROVA.*
In tema di responsabilita del prestatore d'opera intellettuale, l'inadempimento di regola consiste, a norma dell'art 1176 comma secondo cod.civ., nella inosservanza della normale diligenza, valutata con riguardo alla natura dell'attivita esercitata, inosservanza che comprende anche la colpa lieve. Peraltro, a norma dell'art 2236 cod civ., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciali difficolta, cioe sia necessaria, per l'oggetto della prestazione, una perizia superiore a quella ordinariamente propria di ogni buon professionista, il libero professionista e esente da responsabilita per colpa lieve e risponde soltanto della colpa grave, oltre che del dolo. Il cliente e tenuto a provare, non soltanto di avere risentito un danno, bensi anche che questo e stato cagionato dalla insufficiente o inadeguata attivita, cioe dalla difettosa esecuzione della prestazione del professionista, rimanendo a carico di quest'ultimo la dimostrazione dell'impossibilita, a lui non imputabile, della perfetta esecuzione della prestazione. (Conf. Sulla prima parte 3329/62, 2067/62, Conf. Sulla seconda parte 961/61, 1281/60, 1200/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)