Sez. 5, Sentenza n. 7590 del 11/03/1975 Ud. (dep. 12/07/1975) Rv. 130515 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI DOPO IL PROTESTO - IRRILEVANZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI DOPO IL PROTESTO - IRRILEVANZA.*
In materia di assegni a vuoto, la maggiore gravita del caso puo essere desunta da tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato ed anche, soltanto, dai precedenti penali dell'imputato valutati come indici della sua personalita, come un sintomo, cioe della sua pervicacia nel delitto e quindi di una spiccata capacita a delinquere. Al contrario, l'avvenuto successivo pagamento degli assegni, risolvendosi in una circostanza verificatasi dopo la consumazione del reato, non puo evidentemente avere alcuna influenza sulla gravita del caso. (Conf 127599, 127561, anno 1974).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)