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Sez. 6, Sentenza n. 14084 del 31/05/1989 Ud. (dep. 24/10/1989) Rv. 182321 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - OMESSA PRESTAZIONE DI MEZZI DI SUSSISTENZA - DISTINZIONE TRA ASSEGNO STABILITO DAL GIUDICE CIVILE NEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE E MEZZI DI SUSSISTENZA - NOZIONE DI MEZZO DI SUSSISTENZA - MANCATA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - INSUFFICIENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE PENALE DELLO STATO DI BISOGNO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182321-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - OMESSA PRESTAZIONE DI MEZZI DI SUSSISTENZA - DISTINZIONE TRA ASSEGNO STABILITO DAL GIUDICE CIVILE NEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE E MEZZI DI SUSSISTENZA - NOZIONE DI MEZZO DI SUSSISTENZA - MANCATA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - INSUFFICIENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE PENALE DELLO STATO DI BISOGNO - NECESSITÀ.*

In tema di violazione agli obblighi di assistenza familiare, occorre distinguere tra assegno stabilito dal giudice civile e mezzi di sussistenza essendo questi ultimi del tutto indipendenti dalla valutazione del giudice civile. Invero, la nozione di mezzi di sussistenza comprende solo tutto ciò che è necessario per la sopravvivenza (vitto, vestiario, canoni di locazione per la casa di abitazione, canoni per luce, acqua, gas, riscaldamento, spese per l'istruzione dei figli ecc.) dei familiari di chi sia obbligato a provvedervi nel momento storico in cui il fatto avviene. Pertanto, nell'ipotesi di mancata corresponsione, da parte del coniuge obbligato, dell'assegno in quella Sede stabilito, il giudice penale, al fine di ritenere la configurabilità del reato di cui all'art. 570 comma secondo, n. 2 cod. pen., deve accertare se per effetto di tale comportamento dell'obbligato, siano venuti a mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari. (Conf mass n 163476).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)