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Sez. 2, Sentenza n. 19716 del 17/07/2024 (Rv. 671775-01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITA': LIMITE MASSIMO E MINIMO | Opposizione concernente l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del TUB (d.lgs. n. 117 del 1985) o del TUF (d.lgs. n. 58 del 1998) - Poteri del giudice - Contenuto e Finalità - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671775-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITA': LIMITE MASSIMO E MINIMO

Nel procedimento di opposizione concernente l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione del TUB o del TUF, il giudice ha il potere discrezionale di quantificare l'entità della sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità

del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi e senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga che, nella determinazione della sanzione, si è tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981.

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1985 num. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)