Sez. 2, Sentenza n. 19716 del 17/07/2024 (Rv. 671775-01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITA': LIMITE MASSIMO E MINIMO | Opposizione concernente l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del TUB (d.lgs. n. 117 del 1985) o del TUF (d.lgs. n. 58 del 1998) - Poteri del giudice - Contenuto e Finalità - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione - Condizioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITA': LIMITE MASSIMO E MINIMO
Nel procedimento di opposizione concernente l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione del TUB o del TUF, il giudice ha il potere discrezionale di quantificare l'entità della sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità
del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi e senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga che, nella determinazione della sanzione, si è tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1985 num. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)