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Sez. 1, Sentenza n. 6015 del 23/11/1995 Cc. (dep. 31/01/1996) Rv. 203559 - 01

Reati militari - In genere | Sanzioni sostitutive - Applicazione ai reati militari - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che non la prevedeva - Attesa di intervento del legislatore - Necessità, nel frattempo, di verificare i limiti di compatibilità entro i quali le sanzioni sostitutive sono applicabili - Criteri di giudizio - Possibilità, sulla base di tali criteri, di applicare pene pecuniarie in sostituzione di quelle detentive - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203559-01

Reati militari - In genere

In tema di sanzioni sostitutive, a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 53 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui non prevedeva l'applicabilità di dette sanzioni ai reati militari (Corte cost. 29 giugno 1995 n. 284), e nell'attesa dell'intervento del legislatore (auspicato dalla stessa Corte costituzionale nella pronuncia summenzionata), che determini le modalità con le quali possano trovare applicazione, nel caso di condanna per reati militari, le sanzioni in questione, è necessario individuare i limiti di compatibilità di queste ultime alla luce dei risultati dell'interpretazione logica e sistematica della normativa vigente, tenendo conto della peculiarità dell'ordinamento penale militare e delle condizioni soggettive del condannato. Alla stregua di tali criteri può senz'altro ammettersi la sostituibilità, entro i limiti fissati dal citato art. 53 della Legge n.689/81, delle pene detentive brevi con quelle pecuniarie, nulla rilevando in contrario che l'ordinamento penale militare preveda soltanto pene detentive, giacché la possibilità di applicazione delle pene pecuniarie deve ritenersi introdotta proprio dalla pronuncia di parziale incostituzionalità della suindicata disposizione normativa; pronuncia destinata altrimenti a rimanere priva di qualsivoglia effetto pratico. (Vedi Corte Cost. 29 giugno 1995 n. 284).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)