Sez. L, Sentenza n. 6069 del 23/11/1984 (Rv. 437720 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO D'URGENZA, EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - IMPUGNABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO D'URGENZA, EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - IMPUGNABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
Qualora il pretore, adito a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., oltre ad adottare provvedimenti cautelari e provvisori, definisca la questione di Competenza, la relativa pronuncia, indipendentemente dalla Forma, assume natura sostanziale di sentenza sulla Competenza, ed è impugnabile con il regolamento necessario di cui all'art. 42 cod. proc. civ., ove manchi una decisione anche di merito (non ravvisabile nei suddetti provvedimenti, stante il loro carattere meramente strumentale). In difetto di detta impugnazione, pertanto, quella pronuncia acquista autorità di giudicato, precludendo ogni ulteriore contestazione in ordine alla Competenza. (V 6198/82, mass n 423870; (V 3546/81, mass n 414151; (V 1720/80, mass n 405330).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)