Sez. 3, Sentenza n. 2336 del 07/09/1966 (Rv. 324551 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - INQUADRAMENTO TRA LE ASSICURAZIONI SULLA VITA.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - INQUADRAMENTO TRA LE ASSICURAZIONI SULLA VITA.*
L'Assicurazione infortuni, specie per il caso di morte, si inquadra fra le assicurazioni sulla vita, avendo con queste in comune il contenuto e le finalita. Sia queste che quella costituiscono una vera e propria misura di previdenza, in quanto coprono il rischio della morte, e nessuna differenza si riscontra tra l'ipotesi in cui la morte sia prevista come effetto di circostanze determinate, cioe a seguito di infortunio, e l'ipotesi in cui sia, invece, prevista puramente e semplicemente, sebbene con l'esclusione di alcuni rischi derivanti da dati eventi (guerra, suicidio, duello, ecc.). L'impossibilita di attribuire un valore economico determinato alla vita umana e l'esclusione, al verificarsi dell'evento, di ogni indagine sulla sussistenza e sull'entita reale del danno ricollegabile allo evento stesso importano l'inconciliabilita di qualsiasi Assicurazione sulla vita, anche se destinata a coprire un solo tipo di eventi mortali, come l'Assicurazione infortuni, col regime dell'Assicurazione contro i danni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1919
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)