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Sez. 2, Sentenza n. 8552 del 08/04/2009 (Rv. 607830 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA | Contestazione della violazione dell'obbligo di dare precedenza ad altro veicolo - Comportamento irregolare anche del conducente avente diritto alla precedenza - Annullamento del verbale di contestazione - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607830-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA

In tema di circolazione stradale, l'infrazione all'art. 145, commi 4 e 10, del codice della strada, per essere uscito da una via immettendosi in altra, omettendo di dare la doverosa precedenza ad altro veicolo (nella specie una bicicletta), non può essere esclusa, in sede di giudizio di opposizione, sul presupposto che anche il conducente dell'altro veicolo, avente diritto alla precedenza, aveva violato, a sua volta, una norma di comportamento. Ciò in quanto il giudizio di opposizione ha ad oggetto non l'accertamento della responsabilità di soggetti coinvolti in un sinistro stradale, in vista di una pronuncia di risarcimento del danno, ma l'opposizione avverso un verbale di contestazione della regola di precedenza, nella specie accertata come verificata dal giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 145, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)