Sez. L, Sentenza n. 6631 del 20/03/2007 (Rv. 596203 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - DIRITTI DEI PARTECIPANTI - IN GENERE | Diritto al riparto - Sospensione della prescrizione - Inapplicabilità - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - DIRITTI DEI PARTECIPANTI - IN GENERE
Il principio della sospensione della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro non assistito dalla garanzia della stabilità (cfr. Corte Cost. n. 63 del 1966 e n. 174 del 1972) non trova applicazione per l'impresa familiare e per il relativo diritto del partecipante al riparto dei conferimenti, poiché la stabilità del rapporto è assicurata non solo dal vincolo familiare, ma anche dall'onerosità della liquidazione della quota di utili ed incrementi, compreso l'avviamento, spettanti al partecipante in caso di scioglimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)