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Sez. L, Sentenza n. 6631 del 20/03/2007 (Rv. 596203 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - DIRITTI DEI PARTECIPANTI - IN GENERE | Diritto al riparto - Sospensione della prescrizione - Inapplicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596203-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - DIRITTI DEI PARTECIPANTI - IN GENERE

Il principio della sospensione della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro non assistito dalla garanzia della stabilità (cfr. Corte Cost. n. 63 del 1966 e n. 174 del 1972) non trova applicazione per l'impresa familiare e per il relativo diritto del partecipante al riparto dei conferimenti, poiché la stabilità del rapporto è assicurata non solo dal vincolo familiare, ma anche dall'onerosità della liquidazione della quota di utili ed incrementi, compreso l'avviamento, spettanti al partecipante in caso di scioglimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)