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Sez. 2, Ordinanza n. 2255 del 07/04/1971 Cc. (dep. 09/12/1971) Rv. 119509 - 01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - ISTANZA FONDATA SULL'AFFERMAZIONE DI NULLITA DELLA NOTIFICA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119509-01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - ISTANZA FONDATA SULL'AFFERMAZIONE DI NULLITA DELLA NOTIFICA - INAMMISSIBILITA.*

Il rimedio previsto dall'art 183 bis cod proc pen non puo trovare applicazione quando l'interessato assuma che il mancato rispetto del termine stabilito a termine di decadenza e dovuto all'ignoranza dell'atto processuale per nullita della notificazione, dalla quale il termine dovrebbe decorrere, e cio perche in tal caso l'assunto dell'interessato pone in discussione lo stesso presupposto della decadenza, alla quale vorrebbe rimediare con la restituzione in termini.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 183 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)