Sez. U, Ordinanza n. 112 del 02/01/2026 (Rv. 677106-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO | Sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dei provvedimenti della P.A. - Eccesso di potere giurisdizionale - Presupposti - Verifica di requisiti previsti da norme primarie o secondarie - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO
L'eccesso di potere giurisdizionale, deducibile come motivo di ricorso per cassazione, ex art. 111, comma 8, Cost., nell'ipotesi in cui l'indagine svolta dal giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, non si configura nel caso in cui il sindacato sulla legittimità dell'atto implichi la verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione ad una selezione o per l'accesso a determinati benefici, la cui ricognizione non presenti alcun profilo di discrezionalità, trattandosi di circostanze oggettivamente riscontrabili nell'ambito del controllo di conformità del provvedimento alla normativa primaria e secondaria che lo disciplina. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato l'aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, sul presupposto che il g.a. non avesse invaso l'ambito discrezionale proprio dell'autorità amministrativa, alla quale aveva rimesso la decisione dopo aver rilevato l'erroneità del presupposto di fatto sotteso all'originaria determinazione impugnata, rappresentato dall'irrilevanza della sanzione precedentemente comminata alla ricorrente dall'AGCM).
Costituzione art. 111 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)