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Sez. L, Sentenza n. 16676 del 19/06/2008 (Rv. 603649 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE | Art. 74 del c.c.n.l. del 9 agosto 2000 - Validità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603649-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE

L'art. 74 del c.c.n.l. del comparto Università del 9 agosto 2000 - che limita la possibilità di avanzamento interno di qualifica dalla categoria C (ex VII) alla categoria D a coloro che sono stati assunti a seguito di concorso per la partecipazione al quale era richiesto il diploma di laurea - non si pone in contrasto con norme imperative, dovendosi escludere un contrasto con il principio di non discriminazione ex art. 45, d.lgs. n. 165 del 2001, che non vieta ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori ma solo quelle in relazione a specifiche previsioni normative, né potendosi richiamare le indicazioni della sentenza n. 103 del 1989 della Corte cost., restando escluse dal sindacato del giudice le scelte compiute in sede di contrattazione collettiva in materia di classificazione professionale dei lavoratori.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 09/08/2000 art. 74, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)