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Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 13

1. L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi' ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso".

Art. 14

1. Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo nell'impresa familiare e' riconosciuto il diritto di rappresentare l'impresa negli organi statutari delle cooperative, dei consorzi e di ogni altra forma associativa.